I requisiti dell’assegno. Costituiscono requisiti di regolarità:
  • L’esistenza presso la banca trattaria di fondi disponibili, per somma almeno pari all’importo dell’assegno emesso.
  • L’esistenza di una convenzione, espressa o tacita (convenzione d’assegno), che attribuisce al traente il diritto di disporre mediante assegni bancari dei fondi disponibili.
L’emissione di assegni bancari senza l’osservanza delle condizioni in esame - assegno non autorizzato ed assegno avuto – configura un illecito sanzionato penalmente. Semplice requisito di regolarità è  l’osservanza delle norme sul bollo. In mancanza, l’assegno perde la qualità di titolo esecutivo. Sono invece requisiti formali dell’assegno bancario: 1.     La denominazione di assegno bancario inserita nel contesto del titolo. 2.     L’ordine incondizionato di pagare una somma determinata, di regola espressa in lettere ed in cifre. 3.     L’indicazione del trattario. 4.     L’indicazione del luogo di pagamento. 5.     Data e luogo di emissione dell’assegno. 6.     La sottoscrizione del traente. Circolazione. Avallo.   L’assegno è normalmente un titolo all’ordine, ma può anche essere emesso al portatore. La circolazione dell’assegno all’ordine è regolata da norme che sostanzialmente coincidono con quelle dettate per la cambiale. Sola significativa differenza rispetto alla cambiale è che la girata al trattario vale come quietanza ed estingue il titolo. In assenza di specifica disciplina, la circolazione dell’assegno al portatore, piuttosto raro, è regolata dalle disposizioni generali del codice in tema di titoli al portatore. La legge assegni si limita a stabilire che l’eventuale girata apposta su un assegno bancario al portatore rende il girante obbligato in via di regresso, ma non trasforma il titolo in un assegno all’ordine. Anche l’assegno può essere garantito mediante avallo. La relativa disciplina coincide con quella della cambiale. E’ però escluso l’avallo da parte della banca trattaria. Assegno sbarrato, Assegno Non trasferibile Tipiche dell’assegno sono alcune clausole, apposte dal traente o dal prenditore, volte a ridurre i rischi connessi al furto o allo smarrimento del titolo. L’assegno sbarrato è un assegno cui vengono apposte due rette parallele sulla facciata anteriore. La sbarratura può essere generale o speciale. E’ generale quando fra le sbarre non vi è alcuna indicazione o la parola banchiere. E’ speciale quando fra le sbarre è scritto il nome di un determinato banchiere, che può essere lo stesso trattario. Lo sbarramento non impedisce la circolazione dell’assegno, ma circoscrive i soggetti legittimati ad incassarlo. L’assegno con sbarratura generale può essere infatti pagato solo ad un banchiere o ad un cliente del trattario. L’assegno con sbarratura speciale può essere invece pagato solo al banchiere designato tra le sbarre, o se questi è il trattario, ad un suo cliente. Il banchiere designato può avvalersi per l’incasso anche di un altro banchiere. La banca trattaria che non osserva tali disposizioni è tenuta al risarcimento dei danni, nei limiti dell’importo dell’assegno, nei confronti del portatore che ha subito lo smarrimento o la sottrazione. L’assegno non trasferibile può essere pagato solo all’immediato prenditore o accreditato nel suo conto. La girata apposta nonostante il divieto si ha per non scritta. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta. L’unico mezzo a disposizione dell’immediato prenditore, che non possa o non voglia riscuotere personalmente l’assegno non trasferibile, è quello di girarlo per l’incasso ad una banca, che a sua volta non può ulteriormente girarlo. La clausola di non trasferibilità preclude del tutto la circolazione dell’assegno non solo mediante girata, ma anche mediante cessione ordinaria. La banca che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dall’originario prenditore, o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento. Incasso L’assegno deve essere presentato per il pagamento, presso lo sportello della banca trattaria indicata nel titolo, entro il termine di otto gironi dalla data di emissione, se l’assegno è pagabile nello stesso comune in cui fu emesso; di quindici giorni se è pagabile in altro comune. L’omessa presentazione dell’assegno entro i termini comporta la perdita dell’azione di regresso contro i giranti ed i loro avallanti, non però verso il traente. Il pagamento dell’assegno. L’assegno è sempre pagabile a vista ed ogni contraria disposizione si ha per non scritta. L’eventuale postdatazione dell’assegno non impedisce al portatore di presentarlo anticipatamente per il pagamento, né alla banca di pagarlo. La presentazio0ne dell’assegno ad una stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento. Nell’assegno all’ordine la banca che paga è tenuta ad accertare la regolare continuità delle girate, ma non a verificare l’autenticità delle firme dei giranti. La banca è tenuta ad identificare colui che incassa ed a verificare che la firma del traente corrisponde a quello dallo stesso depositata al momento dell’apertura del conto corrente (cosiddetto specimen). Il regresso per mancato pagamento. In caso di mancato pagamento da parte della banca trattaria il portatore dell’assegno può agire in regresso contro il traente, i giranti ed i loro avallanti. La presentazione del titolo alla banca trattaria e la constatazione del rifiuto di pagamento mediante protesto sono necessarie solo per agire contro i giranti e loro avallanti. Non sono invece necessarie per l’esercizio dell’azione di regresso contro il traente. L’azione di regresso del portatore contro il traente, i giranti e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dal termine di presentazione. L’azione di ulteriore regresso dell’obbligato che ha pagato l’assegno contro gli obbligati di grado anteriore si prescrive invece in sei mesi dal giorno del pagamento o dal giorno in cui l’azione di regresso è stata promossa contro di lui.     L'assegno circolare L’assegno circolare è un titolo di credito all’ordine che contiene la promessa incondizionata della banca emittente di pagare a vista una somma di denaro. La sua emissione avviene dietro versamento da parte del richiedente dell’importo corrispondente. L’assegno circolare è un mezzo di pagamento come l’assegno bancario. Si differenzia però da quest’ultimo in quanto ha la struttura del vaglia cambiario e non della cambiale tratta: incorpora infatti un’obbligazione diretta di pagamento della banca emittente. L’assegno circolare è perciò un mezzo di pagamento più sicuro dell’assegno bancario. Chi lo riceve in pagamento può infatti fare affidamento sulla solvibilità della banca emittente e dispone di un titolo che può agevolmente negoziare o riscuotere presso tutti i recapiti della banca che lo ha emesso. L’emissione degli assegni circolari è subordinata ad una serie di condizioni di regolarità 1.     L’emissione di assegni circolari è consentita soltanto alle banche specificamente autorizzate dalla Banca d’Italia. 2.     La banca può emettere assegni circolari solo per somme che siano presso di essa disponibili al momento dell’emissione 3.     La banca autorizzata ad emettere assegni circolari deve costituire presso la Banca d’Italia una cauzione in titoli a garanzia dei medesimi. .