Le banche possono recedere unilateralmente dalle aperture di credito in qualsiasi momento salvo preavviso nonchè intimare al correntista l' immediato pagamento della somma risultante a debito dall' ultimo estratto conto tuttavia, qualora il cliente non provveda spontaneamente al pagamento, la banca se vuole procedere esecutivamente ( precetto, pignoramento, vendita dei beni pignorati ) deve munirsi di un titolo esecutivo e segnatamente di decreto ingiuntivo.
I presupposti per ottenere un decreto ingiuntivo sono la certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dalla banca nei confronti del cliente.
Se il correntista ha il sospetto che le somme richieste non siano in parte dovute perchè frutto di anatocismo o di altri oneri e commissioni illegittime o di applicazione di tassi ultra soglia ex Legge 108/1996, può contestare il saldo mediante la notifica di un atto di citazione, previa consulenza tecnica contabile da allegare agli atti;così facendo potrà ritardare il pagamento fino alla pronuncia della sentenza e mettersi al riparo da azioni esecutive per somme che potrebbero essere in tutto o in parte non dovute.
Se il saldo è contestato in giudizio non è più certo nè liquido nè esigibile ed occorrerà attendere la sentenza del Tribunale che stabilirà l' esatto ammontare delle somme dovute dal correntista alla banca o viceversa.
In tal modo le pretese creditorie della banca saranno vagliate dal Tribunale che verificherà, sulla scorta delle allegazioni delle parti, il rispetto delle norme del codice civile, del Testo Unico delle Leggi Bancarie,delle delibere del CICR e della Legge 108/1996 in materia di usura.
Se il conto è stato aperto prima del 2000 il correntista ha la certezza matematica che facendo causa alla banca il debito / saldo subirà una riduzione del 30% circa.
Se il conto è stato aperto prima del 1993 il correntista ha la certezza di potere ridurre il debito del 70% circa perchè andrà applicato il tasso legale in luogo di quello applicato dalla banca in forza della clausola di rinvio agli usi su piazza, clausola nulla, presente in tutti i contratti stipulati prima del 1993.
Se la perizia contabile dovesse evidenziare il superamento del tasso soglia ex L.108/1996 in materia di usura la banca perderà anche l' interesse legale e il correntista potrà beneficiare della sospensione dei termini / procedure esecutive già in corso prevista per le vittime dell' usura.
Da quanto esposto si evince che il correntista non è costretto a subire passivamente le richieste della banca ma può verificarne la legittimità con l' ausilio di legali ed esperti contabili. 
Va da se che dette verifiche possono essere effettuate solo da professionisti competenti e specializzati.
 Analoghe considerazioni valgono per i mutui e le alte operazioni creditizie.