La valuta è il giorno a partire dal quale la somma corrispondente produce interessi.
La valuta effettiva è la data reale in cui viene posta in essere l'operazione di accredito o addebito ovvero la data in cui la banca acqista o perde la disponibilità giuridica delle somme.
I moderni sistemi telematici consentono infatti di effettuare operazioni in tempo reale e di aquisire o perdere in tempo reale la disponibilità delle somme.
Gli istituti di credito intrattengono tra loro conti correnti di corrispondenza per regolare contabilmente le partite di debito e di credito connesse ai servizi reciprocamente svolti, ciò comporta che le banche perdono od aquistano la disponibilità delle somme il giorno stesso in cui l' operazione è effettuata.
La valuta bancaria è quella con cui l'istituto di credito sottraendo ( antergazione) o aggiungendo ( postergazione ) un certo numero di giorni alla valuta effettiva ( c.d. giorni valuta o giorni banca) percepisce maggiori interessi.
Le rimesse effettuate dal correntista vengono contabilizzate come se virtualmente l' operazione ( attiva per il correntista ) fosse stata effettuata un certo numero di giorni dopo la data effettiva di esecuzione della stessa operazione ( c.d. postergazione );le operazioni a debito per il cliente ( pagamenti tramite assegni o bonifici ) vengono contabilizzati un certo numero di giorni prima della data di effettiva esecuzione ( c.d. antergazione ).
Ne consegue che il correntista perde giorni utili per la maturazione degli interessi attivi mentre la banca incrementa i giorni utili ( sui saldi risultanti ) per la maturazione degli interessi passivi per il debitore.
Detta prassi comporta un saldo debitore superiore al suo effettivo ammontare qualora la data operazione e la data valuta coincidessero ( come dovrebbe avvenire atteso che le operazioni sono effettuate in tempo reale con i moderni sistemi telematici ).
Con tale sistema può accadere che da un lato il saldo contabile si mantiene positivo mentre i saldi per valuta assumono rilevanti valori negativi con il conseguente addebito di consistenti interessi passivi.
Il danno economico subito dal correntista nel lungo periodo per effetto di tale prassi è notevole.
In mancanza di una disciplina pattizzia sul calcolo delle valute o in presenza della clausola che fa generico riferimento alla "valuta d'uso"la giurisprudenza, in seguito alle contestazioni del correntista,ha disposto il riconteggio delle valute dalla data contabile delle singole operazioni ( si veda Tribunale di Pescara, sentenza n°298 del 05-01-2006 nonchè Cassazione civile, sentenza n°870/2006 ).
Avv. Francesco Gervasi