Con la sentenza n. 23/22 del 04/01/2022, la Quinta Sezione Civile del Tribunale di Milano affronta un tema “collaterale” in materia di separazione e divorzio. Capita che durante il rapporto matrimoniale si costituiscano rapporti finanziari in cui entrambi i coniugi siano coinvolti e che poi, con la crisi del vincolo, sorgano controversie su cosa appartenga a chi ed in quale misura.
Nella vicenda in esame, peraltro, si sono innestate anche talaltre problematiche, non ultimi una coda velenosa di atti persecutori da parte dell’ex marito verso l’ex moglie e l’inevitabile inadempimento “di ripicca” agli obblighi di compartecipazione economica nel sostegno alla figlia nata dal matrimonio.
                                                                                                                                         
Nella specie, i rapporti finanziari consistevano in numerosi buoni postali, intestati ad entrambi i coniugi anche se con (asserita) provenienza del denaro soprattutto da parte della moglie. Ebbene, il tribunale ha ricordato che il buono postale è solo un titolo di legittimazione, la cui funzione è quella di identificare l’avente diritto a norma dell’a. 2002 c.c.: in tal senso infatti si esprime il giudice di legittimità, che nella pronuncia resa da Cass. Sez. 1, sentenza n. 27809 del 16/12/2005, sottolinea che i buoni postali fruttiferi disciplinati dal d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 non sono titoli di credito, bensì semplici titoli di legittimazione. Ne conseguiva quindi la presunzione di contitolarità sugli stessi e quindi l’obbligo per l’ex moglie di mettere a disposizione dell’ex marito metà dei detti titoli.

Per altro verso, risultava accertata la pretesa della donna al rimborso delle spese legali sostenute nelle cause penali in cui figurava come parte offesa negli atti persecutori dell’ex coniuge, nonché del contributo al mantenimento della figlia, determinandosi infine, a compensazione fra le rispettive poste, un credito a favore dell’ex moglie.