L' art. 1957 cc  stabilisce che il creditore deve escutere il debitore principale ed il fideiussore entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale ovvero, nel caso di conti correnti, entro sei mesi dalla chiusura definitiva del conto corrente, pena la decadenza del creditore ovvero della Banca dal diritto di agire nei confronti del fideiussore per il recupero del credito. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che la clausola derogativa dell' art. 1957 cc inserita nei contratti di fideiussione conformi allo schema ABI è nulla e inefficace. Ciò comporta che le Banche devono necessariamente agire nei confronti del fideiussore e quindi notificare il decreto ingiuntivo entro sei mesi dalla chiusura definitiva del conto corrente, in mancanza, maturerà una decadenza che, tuttavia, dovrà essere fatta valere dal fideiussore in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. I fideiussori che ricevono la notifica di un decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo debitore del conto corrente intestato alla società garantita devono verificare se il conto è stato chiuso oltre sei mesi prima della notifica perchè, in tal caso, potrebbero opporsi al decreto ingiuntivo ed eccepire la decadenza ex art. 1957 cc. Gli istituti di credito difficilmente riescono ad agire nel breve termine di sei mesi dalla revoca dei fidi e chiusura dei conti correnti, pertanto, i fideiussori, che nella maggior parte dei casi sono soci della società intestataria del conto corrente affidato, possono opporsi al decreto ingiuntivo al fine di salvaguardare il loro patrimonio personale, eccependo la decadenza della banca dal diritto di agire nei loro confronti, per inosservanza del termine di cui all' art. 1957 cc.  La Cassazione ha infatti statuito che sono parzialmente nulle le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie conformi allo schema di contratto predisposto dall' ABI ovvero le fideiussioni che contengono le seguenti clausole : il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo; qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide , la fideiussione garantisce comunque l' obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate; il fideiussore rinuncia al beneficio del termine di cui all' art. 1957 cc che deve intendersi derogato. Dette clausole sono nulle perchè violano l' art. 2 della Legge n° 287 del 1990 che vieta le intese restrittive della concorrenza, come accertato dalla Banca d' Italia con il provvedimento n° 55 del 2-05- 2005, che ha inteso sanzionare l' utilizzo da parte di tutti gli istituti di credito di lettere di fideiussione predisposte dall' ABI secondo uno schema di contratto standard non suscettibile di variazione alcuna.