La contestazione dell’estratto conto bancario è una procedura posta a tutela dell’utente che riscontra delle anomalie nell’estratto conto bancario.
Tra i movimenti risultati anomali possono risultare delle transazioni addebitate più volte o addirittura mai effettuate, un addebito con un importo errato ecc. 
Il conto corrente bancario è il più importante e diffuso strumento attraverso cui le banche provvedono alle operazioni di raccolta di risparmio e di erogazione del credito.
L’estratto conto è quel documento che, periodicamente, fornisce lo stato del conto corrente di un soggetto: esso contiene il risultato di tutte le operazioni compiute fino ad una certa data o la situazione finale del rapporto.
L’invio dell’estratto conto deve avvenire con periodicità annuale per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, ma il cliente può chiedere che l’invio sia ogni sei mesi o ogni tre o mensile.
In particolare, in quello relativo all’ultimo periodo dell’anno deve essere riportato il riepilogo delle spese annuali sostenute per la tenuta del conto bancario e per i vari servizi evidenziando il numero delle operazioni che sono state effettuate. 
Nel caso in cui l’estratto conto presenti degli errori si può procedere alla contestazione nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione.
L'estratto conto è considerato approvato se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti in quello che può ritenersi congruo secondo le circostanze.
La sua approvazione non preclude la possibilità di impugnarlo entro un termine più ampio.
In casi specifici, anziché 60 giorni, deve essere rispettato il termine di sei mesi ed, in particolare, nel caso in cui gli errori riguardino:
  • errori di scritturazione;
  • errori di calcolo;
  • omissioni e duplicazioni.
Nel caso di errori sostanziali (per esempio errata applicazione degli interessi o spese non dovute secondo il contratto), il termine può essere fino a dieci anni.
La mancata contestazione degli estratti conti nei tempi indicati dalla banca non impedisce, infatti, al correntista di impugnare la validità del rapporto e a nulla rileva che sia intervenuta approvazione tacita del conto (decorso del termine di 60 giorni).
Tre sono i passaggi da seguire per contestare l’estratto conto:
  1. scrivere, nel termine prescritto, alla banca che ha l’obbligo di rispondere entro trenta giorni;
  2. se la banca non risponde o risponde negativamente, occorre ricorrere all’arbitro bancario finanziario;
  3. nel caso in cui l’utente non è soddisfatto della decisione dell’ABF può sempre ricorrere al Tribunale.
Per contestare un estratto conto, in primo luogo, è necessario scrivere una lettera di contestazione e inviarla alla banca tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 giorni dal ricevimento dell’estratto.
Nella busta devono essere inseriti anche una fotocopia dell’estratto conto e copia di un qualsiasi documento che aiuti a provare l’errore.
La Banca (o la posta nel caso si tratti di correntisti postali) ha l’obbligo di rispondere entro 30 giorni per iscritto:
  • se riconosce l’errore accredita le somme ingiustamente decurtate;
  • se non risponde o risponde negativamente si apre la fase successiva del ricorso.
     
Le contestazioni del correntista devono essere specifiche, riguardare, cioè, singole annotazioni.
Non è ammissibile una contestazione generica del saldo.
La legge prevede che il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine, e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni.