Commissioni bancarie sui contratti di apertura di credito, Dalla nullità alla reintroduzione. 
Partito con il “Decreto salva Italia” del 6 dicembre 2011, proseguito in piena “febbre” liberalizzazioni con l’emanazione dell’omonimo decreto, l’intervento legislativo sulle commissioni bancarie applicabili ai contratti di apertura di credito sta per giungere alla sua completa definizione.     
La propaganda che ha accompagnato il decreto legge del 24 gennaio 2012 (cosiddetto “decreto liberalizzazioni”) ha diffuso la conoscenza della perentoria previsione in esso contenuta di “nullità di tutte le clausole, comunque denominate, che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti, in assenza di fido ovvero oltre il limite di fido”. Alle critiche del sistema bancario (concretizzatesi nelle dimissioni – poi rientrate – dell’intero comitato di presidenza dell’ABI) si sono, ovviamente, contrapposte le acclamazioni dei potenziali beneficiari delle aperture di credito.    
Il plauso di questi ultimi si è dovuto, tuttavia, arrestare ben presto, quando il governo ha presentato un disegno di legge che, aggiustando il tiro, delineava una disciplina più realistica, diretta a limitare la nullità alle sole clausole che prevedessero commissioni a favore delle banche stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell’art. 117/bis del T.U. (D.L.vo n.385/93) relativo alla remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti. Ne è seguita la legge n.62 del 22.05.2012, entrata in vigore il giorno successivo, che così modifica l’art.117 BIS del Testo Unico bancario intitolato
“remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti"                                                                                                                                            1.“I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione omnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L’ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti non può superare lo 0,5 per cento per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
2. “A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento.                   
3. “Le clausole che prevedano oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.    
4.”Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può, prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all’entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2”. 
L’attuazione della legge prevede, quindi, l’emanazione di delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio che entrarà in vigore il prossimo 1° luglio, mentre le banche dovranno adeguare i contratti in corso entro il 1° ottobre 2012.                  
Nel frattempo è disponibile sul sito internet della Banca d’Italia, per la consultazione, la proposta di deliberazione al CICR, alla stessa riservata nell’ambito delle funzioni di vigilanza attribuite dalla legge.  
La proposta può così schematicamente riassumersi:                                      
oltre al tasso di interesse per il solo periodo di effettivo utilizzo delle somme- può essere addebitata al cliente (consumatore e non) UNA COMMISSIONE OMNICOMPRENSIVA sugli affidamenti concessi per mezzo di aperture di credito o a valere su un conto di pagamento. Tale commissione, calcolata proporzionalmente alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell’affidamento, non può superare lo 0,5% (per trimestre) della somma messa a disposizione del cliente.      
La proposta della Banca D’Italia nel chiarire la portata di tale “omnicomprensività” espressamente stabilisce che non possono essere previsti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi ed all’utilizzo dei medesimi, quali la commissione per l’istruttoria, spese relative al conteggio degli interessi e ogni altro corrispettivo per attività a esclusivo servizio del finanziamento. Inoltre, può essere applicata una commissione di istruttoria veloce, in misura fissa, commisurata ai costi ed espressa in valore assoluto in caso di:
- sconfinamenti su aperture di credito;
 -sconfinamento nei contratti di conto corrente in assenza di apertura di credito;
-sconfinamento qualora di vi sia un contratto di apertura di credito;
-affidamenti e sconfinamenti a valere sui conti di pagamento;
-sconfinamenti a valere su carte di credito.      
La commissione di istruttoria veloce è esclusa nei rapporti con i consumatori per gli sconfinamenti in assenza di fido quando il saldo passivo non sia superiore a €500,00 (o per utilizzi extrafido di pari ammontare) purchè lo sconfinamento non superi sette giorni consecutivi e si verifichi una sola volta a trimestre.  
Ebbene, non si può disconoscere come vi siano i presupposti per l’eliminazione di tutte quelle voci di costo che gli intermediari usavano imporre, con i termini più vari, per le operazioni di concessione del credito.    
Ciò premesso, in attesa della delibera del CICR, resta da chiedersi che riflesso abbia avuto sui singoli soggetti (consumatori e non consumatori) la previsione -e la massiccia propaganda che ne è seguita- della “rivoluzionaria” nullità generalizzata delle commissioni bancarie sugli sconfinamenti. Previsione, come si è visto, categoricamente quanto esplicitamente contenuta nel decreto sulle liberalizzazioni ma non convertita integralmente in legge.