Molto spesso viene chiesto agli operatori finanziari di sapere se il proprio mutuo è illegale. Ma cosa significa “mutuo illegale”?

Occorre partire dalla sentenza 350/2013 della Corte di Cassazione, avvalorata successivamente da recenti provvedimenti dell’Arbitro Bancario Finanziario, “la quale riporta un’interpretazione letterale del testo di legge che parla di interessi e di ogni altra utilità, senza fare distinzione se pagata o meno”. Ciò significa che occorre calcolare il tasso soglia, cioè quel tasso complessivo che si ottiene sommando al TAN tutte le altre spese accessorie da sostenere anche nel corso del piano di ammortamento, compresi quindi gli interessi di mora previsti. Ciò è stabilito dalla legge 108/96, che appunto si occupa di regolamentare l’usura bancaria. Va pertanto calcolato il Tasso Effettivo Globale (TEG): costo del finanziamento determinato dagli interessi che davvero si pagano, sommati a quelli che si dovrebbero pagare in più, in caso di ritardo nell’ammortamento delle rate mensili; al valore così formato bisogna sommare le eventuali altre spese applicate al debito.

“La sentenza”, inoltre, “prevede il rimborso degli interessi già corrisposti se il contratto di finanziamento è giunto a conclusione. In caso contrario, se si sta ancora procedendo all'ammortamento, la banca è tenuta a restituire al mutuatario gli interessi versati negli anni già trascorsi, e a decurtare dalle rate future tutta la quota di interessi, lasciando quindi al cliente l'onere di rimborsare esclusivamente il capitale”.

Accertata dunque la presenza di un tasso usurario, si può tranquillamente affermare che il reato di usura sussiste nel momento stesso in cui le parti sottoscrivono un contratto usurario: la legge, sia penale che civile, punisce il semplice fatto (giuridico) della conclusione (stipula) del contratto con cui si chiedono interessi usurari, cioè dei corrispettivi per il finanziamento concesso superiori al tasso di soglia. Questi interessi, ai quali vanno sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese connesse, ma anche gli interessi di mora (che, pur essendo in un certo senso risarcitori o sanzionatori, non perdono la funzione remuneratoria dell’interesse che va ad arricchire – in maniera sproporzionata - la banca), sono (o possono essere) usurari quando complessivamente sono (o possono essere) superiori al limite di legge (tasso soglia) oppure inferiori, ma sproporzionati rispetto alla controprestazione e considerati i tassi medi.