L’usura bancaria consiste nel fornire prestiti applicando tassi di interesse che superano le soglie stabilite dalla Legge vigente in materia, ovvero l’art. 1815 Codice Civile, l’art. 644 Codice Penale, la L. 108/1996 e la L. 106/2011.
La Banca d’Italia, infatti, con cadenza trimestrale, stabilisce il tasso d’interesse massimo che le banche possono applicare ai clienti al momento della sottoscrizione di un contratto bancario; tale tasso è chiamato “Tasso Soglia”.
Non ostante ciò stabilire se sussista l’usura in un contratto, per esempio di finanziamento, non è così facile ed automatico perché esiste una conclamata divergenza tra il metodo di calcolo basato sull’interpretazione della Legge ed il metodo di calcolo basato sulle indicazioni della Banca d’Italia, in relazione alle componenti da considerare all’interno del calcolo da fare per la valutazione del rispetto della soglia.
La Giurisprudenza è, pertanto, spaccata sul punto e parla di tipologie diverse di usura, ovvero l’usura originaria e l’usura sopravvenuta e l’usura oggettiva e l’usura soggettiva.
L’usura originaria si verifica nel momento in cui gli interessi superano il limite stabilito dalla legge avendo riguardo al momento in cui gli stessi sono stati pattuiti a qualunque titolo e indipendentemente dal loro pagamento. Se, pertanto, il tasso soglia viene superato allora si deve applicare l’art. 1815 c.c. secondo il quale la clausola di pattuizione degli interessi è nulla ed il contratto da oneroso deve diventare gratuito con la conseguenza che il cliente dovrà restituire solo il capitale oltre a poter agire per il recupero di quanto pagato per interessi e spese.
L’usura sopravvenuta si verifica quando il contratto, che al momento della stipula non prevede un tasso di interesse usurario, lo diventa nel corso del rapporto a causa della variazione dei tassi soglia. In tale caso si deve procedere con la rideterminazione degli interessi entro i limiti del tasso soglia.
L’usura oggettiva si verifica con l’assenza di qualsiasi riferimento alla situazione di debolezza economica della controparte, nel senso che chi presta i soldi non può farlo richiedendo un corrispettivo superiore a quello stabilito dalla legge.
L’usura soggettiva si verifica, invece, quando gli interessi richiesti, anche se inferiori al tasso soglia, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione richiesta da chi si trova in condizioni di difficoltà economica al momento della richiesta stessa.
Naturalmente tali distinzioni possono essere lette in maniera non univoca a causa delle variegate sentenze che si succedono periodicamente anche all’interno dello stesso Tribunale. Pertanto prima di procedere ad eventuali azioni occorre valutare attentamente la situazione del cliente caso per caso.