1. Definizione e funzione del TAEG
Innanzi tutto, appare opportuno partire dall’individuazione dell’elemento centrale della questione, ossia il TAEG.
Il TAEG, previsto inizialmente solo per i contratti di credito al consumo dal D.M. 9/07/92 e successivamente esteso a tutti i rapporti di finanziamento (ad eccezione delle locazioni finanziarie) indipendentemente dalla qualifica del contraente dalla Delibera CICR 4/03/03, esprime in un unico indicatore sintetico il costo del finanziamento al fine di permettere il raffronto tra diverse offerte di finanziamento.
La rilevazione del TAEG deve essere svolta, come indicato sia dal D.M. 8/07/92, poi ripreso dalla Delibera CICR 4/03/03, e in particolare anche dall’art. 2, terzo comma, come modificato dal D.M. 06.05.2000, secondo cui nel calcolo del TAEG sono incluse, tra le altre, (…) "d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore”.
Successivamente anche le Disposizioni per la “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” emanate dalla Banca d’Italia in data 29/07/09 (paragrafo 4.2.4), si sono soffermate sulla composizione del TAEG specificando quanto segue:
  1. costi inclusi: “il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili”.
  2. esclusione oneri facoltativi: “nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte
  3. ipotesi di calcolo: “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente
  4. esclusione oneri eventuali: “dal calcolo del TAEG sono comunque escluse le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora”.
Successivamente, la Banca d’Italia, sulla scorta di quanto previsto anche da una direttiva europea, ha emanato le Disposizioni per la “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti - Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori” del 09.02.2011, in cui alla Sezione VII (allegato 7) è stato espressamente stabilito che si intende per «“servizio accessorio connesso con il contratto di credito”, il servizio obbligatorio per la conclusione del contratto di credito o (sia esso obbligatorio o facoltativo) offerto dal finanziatore congiuntamente al contratto di credito. Il servizio si intende obbligatorio quando – anche sulla base di disposizioni di legge – il consumatore non può stipulare il contratto di credito senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio oppure non può stipulare il contratto di credito a determinate condizioni senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio».
Dalla disamina di tale panorama normativo emerge come fino all’entrata in vigore di quest’ultima disposizione, avvenuta il 24.02.2011, le uniche forme di assicurazione da ricomprendere nel TAEG fossero quelle volte a tutelare il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore (spesso denominata con la sigla CPI, acronimo di credit protection insurance).
Dopo il 24.02.2011, invece, tutte le forme di assicurazione (e quindi anche quelle non strettamente mirate ad assicurare il rimborso del credito) possono rientrare nel TAEG, purché risulti che il consumatore non possa stipulare il contratto di credito, oppure non possa stipularlo a determinate condizioni, senza sottoscrivere contestualmente anche il contratto avente a oggetto il servizio accessorio.
  1. Il ruolo degli oneri assicurativi
Quanto descritto nel precedente paragrafo ha portato ad uno scenario nuovo per banche e finanziarie dal momento che si sono trovate dinanzi ad una scelta:
  1. a) continuare ad offrire i servizi assicurativi accessori (molto remunerativi) ma aumentare il TAEG pubblicizzato, con il rischio di apparire al pubblico meno “appetibili”;
  2. b) mantenere un TAEG più basso rinunciando a vendere prodotti assicurativi.
Invero, il problema è stato risolto in modo molto brillante aggirando la normativa vigente con uno stratagemma: dichiarare tutte le assicurazioni (molto spesso anche quelle a tutela del credito) come “facoltative”.
Questa prassi ha consentito così di apparentemente di salvare sia la sostanza (cioè la vendita di assicurazioni) che la forma (contenere il TAEG pubblicizzato).
Tuttavia, questo trucchetto è stato smascherato dall’ABF il quale ha enucleato una serie di indici rivelatori per comprendere quando un’assicurazione dichiarata “facoltativa” sia realmente tale oppure sia stata necessaria per ottenere il finanziamento oppure per ottenere condizioni più vantaggiose.
In particolare, il Collegio di Coordinamento dell’ABF n. 10621 del 12/09/17 ha definito con precisione quando una spesa assicurativa facoltativa debba rientrare nel calcolo del TAEG / ISC, individuando anche gli oneri probatori a carico del soggetto finanziato: “può, quindi, delinearsi il seguente principio di diritto: ‘Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l’onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:
- che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo”.
Una volta accertata la sussistenza di questi requisiti, si può affermare che il TAEG debba ricomprendere anche le spese accessorie prima non computate.
  1. Difformità del TAEG effettivo da quello dichiarato e conseguenze
Quanto appena detto comporta conseguenze rilevanti sul piano contrattuale dal momento che l’inserimento di costi prima esclusi dal computo porterà ad avere un TAEG diverso da quello pubblicizzato.
Questo tipo di pratica scorretta è pesantemente sanzionato dalla normativa di settore prevista dal Titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti) Capo II (Credito ai consumatori) del Testo Unico Bancario (artt. 121 e ss.).
In particolare, l’art. 125 bis al comma 6 prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124”.
Mentre il successivo comma 7 dispone che “Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:
  1. a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
  2. b) la durata del credito è di trentasei mesi”[1].
Ciò comporta che dal totale del credito dovrà essere detratto il costo delle assicurazioni denominate “facoltative” e dovrà essere ricalcolato l’intero TAEG in misura pari  ai tassi BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
In termini numerici ed economici la differenza non è di poco conto, come vedremo anche per il contratto oggetto del presente giudizio.

[1] V. anche, ex plurimis, (ABF Torino, 07.09.2018), che ha così deciso: “secondo l’orientamento dell’ABF il formale carattere opzionale della polizza, con clausola contrattuale che qualifica la stessa quale facoltativa, non è decisivo al fine di escludere la necessità che il costo relativo debba essere incluso nella indicazione del TAEG in presenza di elementi che portino a ritenere la sostanziale imposizione della copertura assicurativa (cfr. da ultimo Collegio di Coordinamento decisioni n. 10617/17, n. 10620/17 e 10621/17). Ciò posto, si rileva che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata, come nel caso in esame, spetta al mutuatario dimostrare invece il suo carattere obbligatorio. A tal fine è consentito assolvere l’onere della prova attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili dal concorso di alcune circostanze ed in particolare che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata, che la polizza abbia funzione di copertura del credito, che l’indennizzo sia parametrato al debito residuo (cfr. Collegio di Coordinamento decisioni n. 10617/17, n. 10620/17 e 10621/17). Nel caso in esame, in base alla documentazione prodotta, si evince che l’adesione alle polizze è stata contestuale alla stipulazione del contratto di finanziamento e l’indennizzo è parametrato al debito residuo. Inoltre, l’intermediario finanziatore riceve una significativa remunerazione del premio, elementi che rafforzano la presunzione di obbligatorietà.
In base all’orientamento suesposto, il carattere obbligatorio della polizza potrà tuttavia essere escluso, tra l’altro, qualora l’intermediario provi di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l’offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza, di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio, ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento”.