Una sentenza del 2015 emessa dal Tribunale di Napoli ha richiamato l’attenzione degli addetti ai lavori su un aspetto che potrebbe decretare l’invalidità di molti contratti di finanziamento (in particolare, mutui).
Infatti, nel rispetto di una delibera CICR del 2003, banche ed intermediari finanziari sono tenuti a consegnare al cliente un documento di sintesi che riporti in modo chiaro l’ISC - indicatore sintetico di costo – che consiste in un numero percentuale che esprime il costo complessivo sopportato dal cliente a fronte della somma ricevuta, racchiudendo in sé tutti gli interessi ed oneri connessi all’operazione. Esso, quindi, consente al cliente di avere piena consapevolezza del costo complessivo del finanziamento, permettendogli anche un eventuale confronto con altre offerte presenti sul mercato.
Infatti, è proprio la sentenza appena citata (Trib. Napoli,  n. 7779 del 25.05.2015) ad esplicare che “Le istruzioni di vigilanza per le banche, emanate dalla Banca d’Italia, [….] prescrivono, all’articolo 8, l’obbligo di consegnare al cliente un documento di sintesi, volto a fornire evidenza delle più significative condizioni contrattuali ed economiche. Con riguardo all’ISC, il successivo articolo 9, prevede che, in caso di mutui, anticipazioni ed altri finanziamenti, esso vada riportato nel documento di sintesi e che debba essere calcolato conformemente alla disciplina del TAEG. …….. L’evidenziata carenza determina la nullità del contratto, perché l’articolo 117, comma 8 TUB […] consente, quindi, di ritenere che, quando il contratto presenta un contenuto difforme da quello che, relativamente a determinate categorie di operazioni è prescritto dalla Banca d’Italia, esso soggiace alla previsione di nullità. Pertanto, poiché le istruzioni di vigilanza, adottate dalla Banca d’Italia sulla base del potere ad essa conferito dal medesimo articolo 117, impongono che i contratti di mutuo riportino il valore dell’ISC, la carenza di tale indicazione determina la nullità del contratto, anche se, come nella specie, siano esposti gli elementi che concorrono alla determinazione di tale parametro.   
Tali principi sono stati richiamati anche da altre pronunce, come quella emessa dal Tribunale di Cagliari, ord. 29.03.2016, secondo cui “la mancata indicazione dell’ISC, che si verifica anche nell’ipotesi in cui vengano indicate solamente le singole componenti di costo, determina la nullità del contratto sia per violazione del precetto di cui all’art. 117 TUB (in tal senso, Tribunale di Napoli, sentenza n. 779 del 25.5.2015) sia per violazione di norma imperativa ex art. 1418 c. 1 c.c.”.
Prima ancora, la sentenza n.230 del 23.04.2015 del Tribunale di Chieti aveva già affermato che “la violazione dell'obbligo della banca di informare il cliente del TAEG in concreto applicato costituisce violazione di norme imperative inderogabili determinati nullità del contratto di finanziamento: l'applicazione da parte dell'istituto di credito di tassi ultralegali in assenza di accordo sul tasso effettivamente applicato comporta l'applicazione del tasso sostitutivo BOT ex art. 117 T.U.B.”.
In ogni caso occorre prestare attenzione perché non sempre l’assenza di ISC/TAEG implica la nullità del mutuo e la conseguente sostituzione del tasso. Infatti, il mutuo deve essere stato stipulato dopo l’entrata in vigore della delibera del CICR (4 marzo 2003).
Inoltre, queste disposizioni non si applicano a qualunque forma di finanziamento, giacché le Disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.2009 ) hanno previsto la necessaria indicazione del TAEG/ISC alle seguenti categorie di operazioni indicate nell'Allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003: mutui; anticipazioni bancarie; altri finanziamenti; aperture in conto corrente offerte a clienti al dettaglio.
Questo implica, ad esempio, l’inapplicabilità di questa disciplina ai leasing (ABF – Collegio di Roma, Decisione n. 3963 del 29 aprile 2016).
Infine, è importante rilevare come l’ISC sia determinato in modo conforme alla disciplina del TAEG, secondo le modalità fissate dall’Istruzioni della Banca d’Italia del 28.03.2013. Tuttavia, ciò non vuol dire che il TAEG così determinato equivalga al costo effettivo e realmente sostenuto dal cliente. Infatti, anche e soprattutto ai fini della verifica dell’usurarietà del tasso, andranno presi in considerazione numerosi costi (penale estinzione anticipata, commissione di istruttoria, spese di incasso rata, ecc.) esclusi dalle Istruzioni della banca d’Italia ma non dall’art. 644 c.p. la principale norma di riferimento in materia.