La domanda di ripetizione di indebito ha un presupposto da cui non si può prescindere: il pagamento!
Se non si ha un pagamento non si potrà certo ripetere ciò che non si è mai pagato.
Pertanto, il punto di partenza della prescrizione del diritto di ripetizione degli interessi illegittimamente addebitati sul conto corrente deve necessariamente coincidere con il momento in cui, nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, si verifica il pagamento ovvero vengono pagati indebiti interessi anatocistici ed ultralegali, indebite commissioni di massimo scoperto,indebite valute fittizzie ecc.
Detto momento è stato individuato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n°24418 del 02-12-2010 :" Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo,il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati".
Le Sezioni Unite hanno individuato nel saldo di chiusura la sola annotazione in conto costituente pagamento dell'indebito, dal quale nasce il diritto di ripetizione e, dunque, dal quale decorre il trmine prescrizionale, così come previsto dall' art.2935 del c.c. anche a seguito della novella introdotta dall'art.2 quinqies, comma9, del DDL N° 2518/2011
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La singola annotazione in conto, in se e per se coniderata, influisce sul rapporto solo a livello quantitativo, ma non fa sorgere alcun diritto di ripetizione in capo all'utente del servizio bancario in quanto non potrà mai costituire un pagamento.
L' operazione contabile di accredito o di addebito non corrisponde alla costituzione di crediti o debiti, ma è semplicemente un modo per rappresentare le modificazioni oggettive e quantitative che subisce un unico rapporto obbligatorio nel corso del suo svolgimento.
Ne consegue che nel corso del rapporto non si attribuisce a nessuno dei due contraenti la veste di debitore o creditore ma si lascia ciascuna delle parti, fino alla estinzione del rapporto ovvero alla chiusura definitiva del conto corrente, nella sua rispettiva posizione originaria. Solo con la chiusura definitiva del conto può avesi un pagamento che deve essere inteso nel senso di uno effettivo spostamento patrimoniale in favore della banca, prima di tale momento non si può parlare di azione di ripetizione e non si può parlare di decorso di un diritto che viene a concretizzarsi magari dopo venti anni dalla appostazione sul conto delle singole partite. Deve invece ritenersi che dalla data della annotazione in conto si prescrivono solo ed esclusivamente i diritti derivanti dalla mera appostazione contabile ma non certo quelli derivanti dalle nullità negoziali originarie.
La prescrizione è la causa di estinzione del diritto drivante dalla inattività del titolare per il tempo determinato dalla legge,pertanto il diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate in conto sorge con la chiusura definitiva del conto corrente passivo affidato, perchè solo in tale momento il rapporto di dare e avere si cristallizza. Prima di tale momento si hanno mere variazioni quantitative del medesimo ed unico rapporto come correttamente affermato dalla giurisprudenza in numerose pronunce.
In costanza del rapporto, i versamenti effettuati dal correntista su un conto passivo affidato ( nei limiti dell' accreditamento concesso ) non hanno finalità solutoria ( ovvero non costituiscono un pagmento in senso tecnico ) ma sono diretti a ripristinare la provvista e, finchè perdura il rapporto, la banca non vanta un credito che sia esigibile verso il correntista.
Fanno eccezione i versamenti effettuati su conti correnti gestiti oltre i limiti dell'accreditamento concesso ( extra fido ). In tale ipotesi il versamento integra un effettivo pagamento, come statuito dalla Corte di Cassazione,con ogni conseguenza.
Per altro apetto occorre considerare che l' annotazione in conto è una operazione contabile interna che la banca effettua unilateralmente, di cui il correntista non ha conoscenza diretta ed immediata, perchè ne viene a conoscenza a posteriori, in occasione dell' invio dell' estratto conto periodico, solitamente trimestrale, e solo da tale momento il correntista può far valere eventuali diritti derivanti dalle annotazioni in conto  delle singole partite.
La mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso dalla banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quello della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano.
Merita altresì rilevare che la disposizione normativa in esame, al di là della dichiarata natura meramente interpretativa dell'art.2935 c.c., ha indubbia portata innovativa, perchè incide sulla decorrenza della prescrizione del diritto del correntista di ottenere una rettifica delle appostazioni contabili registrate per mero errore materiale, le quali potranno essere contestate nel termine ordinario di dieci anni, decorrente dalla singola annotazione, e ciò a prescindere dalla impugnazione dell' estratto conto nei termini di cui all' art.1832 c.c.
La norma in esame, introdotta frettolosamente, a seguito di notevoli pressioni esercitate dal sistema bancario, detentore del potere economico, al fine di limitare l'entità delle somme che le banche Italiane devono restituire ai correntisti che ( forti di un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha sancito il divieto di anatocismo per i rapporti sorti prima del 2000 )  hanno intentato causa, o che intendono farlo, nei confronti delle banche,potrebbe invece ritorcersi in danno degli istituti di credito, rimettendo in discussione anche gli errori materiali, relativi alle annotazioni in conto delle singole partite, non rilevati dai correntisti nei termini di cui all' art.1832c.c.
La norma in parola presenta, comunque, profili di illegittimità costituzionale.
Il Tribunale di Benevento, giudice unico dott. Andrea Loffredo, con ordinanza del 10-03-2011, ha sollevato d' ufficio, per violazione degli articoli 3, 24, 41, 47,  e 102 della Costituzione della Repubblica Italiana,la questione di legittimità costituzionale della legge n°10 del 26-02-2011 di conversione del decreto legge  n°225/2010 nella parte in cui all' art. 1 comma 1, richiamando l' allegato " Modificazioni apporate in sede di conversione al decreto legge 29-12-2010 n°225",ha introdotto nell' ordinamento giuridico la seguente norma : " Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge n°225/2010 : " all' art. 2 dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti commi : ......omissis....comma 61 : In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 c.c. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dalla annotazione in conto inizia a decorere dal giorno della annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
Il tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni,in data 14-03-2011, ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale.
Pertanto, con ogni probabilità, la norma tacciata di illegittimità costituzionale,sarà presto espunta dal nostro ordinamento giuridico.
La Magistratura Italiana, nella sua massima espressione, rappresentata dalla Consulta, è ben altra cosa rispetto alla attuale compagine governativa asservita al potere economico.
E' comunque indubbio che la norma in esame, avendo portata innovativa, non può trovare applicazione in relazione alle controversie sorte prima della sua entrata in vigore, trattandosi di norma sostanziale che non può avere efficacia retroattiva, come evidenziato in alcune recenti pronunce giurisprudenziali di merito ( Tribunale di Ferrara, ordinanza del 29-03-2011, e Tribunale di Brescia, ordinanza del 24-03-2011 ).
Avv. Francesco Gervasi