Con il termine " anatocismo " si indica un metodo di calcolo degli interessi che ne detrmina un aumento geometrico ed esponenziale. Se un capitale produce interessi in un dato periodo, gli interessi calcolati nel periodo successivo sono anatocistici se, oltre ad essere calcolati sul capitale, sono pure calcolati sugli interessi maturati nel periodo precedente. Si tratta di un metodo utilizzato da tutte le banche italiane per calcolare gli interessi debitori maturati e maturandi sui conti correnti bancari degli italiani.
Il sistema , in buona sostanza, funziona nel seguente modo: Se il conto corrente presenta alla singola chiusura contabile trimestrale, un saldo negativo per il correntista , gli interessi debitori maturati ed addebitati sul conto, vengono sommati al capitale determinando un saldo di chiusura, comprensivo del capitale e degli interessi, sul quale verranno applicati, alla successiva chiusura trimestrale, nuovi interessi.
Ad ogni chiusura trimestrale, quindi, gli interessi non sono calcolati soltanto sul capitale bensì sul capitale maggiorato degli interessi maturati nel trimestre precedente.
Il fenomeno è definito dagli addetti ai lavori " produzione di interessi su interessi con progressione geometrica" e determina un aumento esponenziale del debito originario scaturente dalla prima chiusura trimestrale di segno negativo.
La giurisprudenza, accortasi che tale metodo di calcolo presentava profili usurai, ne ha sancito la illegittimità, in maniera definitiva, con la sentenza n°21095/2004 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Il divieto è assoluto per tutti i contratti di apertura di conto corrente sottoscritti prima del 09-02-2000, data di entrata in vigore della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio che, su delega del Legislatore ( d.lgs 342/1999 ), ha stabilito che la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è legittima se è prevista anche la capitalizzazione degli interessi creditori ( c.d. condizione di reciprocità ) e se la relativa clausola contrattuale è  approvata specificatamente per iscritto dal correntista.
Le conseguenze pratiche dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale sono che tutti gli italiani titolari di conto corrente, aperto prima del 09-02-2000, hanno diritto alla restituzione degli interessi anatocistici addebitati sul conto.
La Corte Costituzionale, con sentenza n°425/2000, ha stabilito, infatti, che la nuova normativa di cui alla citata delibera del CICR, non può essere applicata ai rapporti di conto corrente aperti prima della entrata in vigore della medesima delibera.
La prescrizione del diritto alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate sul conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del conto, come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n°24418 del 02-12-2010.
L'articolo 2,comma 61, della Legge n°10/2011, che ha stabilito che la prescrizione decorre non dal giorno della chiusura del conto ma dal giorno di ogni singola annotazione dei versamenti effettuati dai correntisti, è stata già messa in discussione dal Tribunale di Benevento e dal Tribunale di Brindisi- sez. distacc. di Ostuni- che hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma in parola.
Altri uffici giudiziari tra cui il Tribunale di Ferrara e il Tribunale di Brescia hanno statuito che la nuova disciplina non può comunque essere applicata ai processi in corso.
In ogni caso il correntista che cita in giudizio la propria banca nel 2011 potrà richiedere e ottenere la restituzione degli interessi anatocistici addebitati sul conto dal 2001 al 2011, se il conto è stato aperto prima del 2000 ( per i conti aperti dopo il 2000 la capitalizzazione trimestrale è legittima se la clausola è stata approvata specificatamente per iscritto ed è prevista la medesima periodicità di capitalizzazione degli interessi sia debitori che creditori ).
Se però si applica il criterio enunciato dalla Cassazione a Sezioni Unite, tralasciando la norma introdotta con il decreto milleproroghe del 2010, sottoposta al giudizio di legittimità della Consulta, nell' ipotesi in cui il conto è ancora aperto, il correntista citando oggi in giudizio la banca, potrebbe ottenere la restituzione di tutti gli interessi anatocistici illegittimamente addebitati dall' inizio del rapporto.
Più il rapporto è risalente nel tempo più saranno le somme concretamente recuperabili.
Merita rilevare che l'eccezzione relativa alla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori può essere sempre sollevata, perchè imprescrittibile, quando la banca ingiunge al debitore il pagamento del saldo negativo del conto corrente, mediante un decreto ingiuntivo, al quale il correntista può tempestivamente opporsi nel termine di quaranta giorni dalla notifica.
Per difendersi dalle pretese creditorie illegittime delle banche, quando applicano interessi ultralegali capitalizzati trimestralmente , è fondamentale opporsi al decreto ingiuntivo perchè, in mancanza di tempestiva opposizione, il decreto diventa definitivo ed inoppugnabile, per gli addetti ai lavori " passa in giudicato"; ciò significa che nessuna contestazione può essere sollevata in ordine alle somme pretese dalla banca ed indicate nella ingiunzione di pagamento;in tal caso, al correntista, non resta che pagare o subire le azioni esecutive promosse dalla banca ( che sovente comportano la perdita della casa di proprietà). 
Se il correntista è in difficoltà, la migliore difesa è l' attacco mediante un atto di citazione con il quale contestare il saldo apparentemente  negativo rinveniente dal conto ed impedire che la banca possa ottenere un decreto ingiuntivo.
Il decreto ingiuntivo presuppone infatti che il credito sia certo, liquido ed esigibile.
Se il credito è contestato, mediante un atto di citazione, al quale occorre allegare una relazione di consulenza tecnica contabile, viene a mancare il presupposto del decreto ingiuntivo ovvero la certezza del credito.
Se il correntista si oppone al D.I. sarà il Tribunale a decidere l'importo delle somme dovute  alla banca, che dovrà comunque attendere l' esito del giudizio.
In caso di opposizione al D.I. l'onere di provare la pretesa creditoria grava sulla banca, la quale sarà costretta a produrre tutti gli estratti conto, sin dall' inizio del rapporto, nonchè copia del contratto di apertura del conto corrente.
Se la banca non produce il contratto, il correntista potrà ottenere la riliquidazione del rapporto al tasso legale tempo per tempo vigente.
Se la banca non produce tutti gli estratti conto il Tribunale potrebbe revocare il decreto ingiuntivo per carenza di prova del credito  perchè l' estratto conto dell' ultimo periodo non è idoneo a dimostrare come si è formato il credito risultante dall' ultimo estratto conto.
Nella maggior parte dei casi, se il correntista è validamente assistito da avvocati specializzati nella materia, le pretese creditorie della banca possono essere drasticamente ridimensionate
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Contestare preventivamente un saldo debitore od opporsi ad un decreto ingiuntivo ( sollevando eccezioni fondate sul divieto di anatocismo, sull' illegittima applicazione di tassi ultralegali o sul superamento delle soglie anti- usura ex L. 108/1996) può fare la differenza tra il fallimento e la sopravvivenza dell' azienda.
Avv.Francesco Gervasi