Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, TEGM, comprensivo di commissioni, di remunerazioni e qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio Italiano Cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli artt. 106 e 107 del decreto legislativo del 1 settembre 1993 n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura.
I valori medi rilevati da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successivi al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo sulla Gazzetta Ufficiale.

I tassi vengono applicati sulla base delle categorie di operazioni (aperture di credito in conto corrente; anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche; factoring; crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche; anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari; prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; leasing; credito finalizzato all’acquisto rateale e credito revolving; mutui con garanzia reale a tasso fisso e a tasso variabile).

I tassi usurai vengono calcolati, altresì, sulle classi di importo ed in base ai tassi medi fissati dal Ministero dell’Economia in unità di euro (su base annua).

Fino al 2011, ai fini della determinazione degli interessi usurai ai sensi dell’art. 2 della legge N.108/96, i tassi rilevati trimestralmente dopo essere stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito della Banca d’Italia, dovevano essere aumentati della metà. Se il valore ottenuto aumentato del 50% era superiore al tasso applicato dalla banca o dall’intermediario finanziario, il tasso di interesse calcolato era usuraio.

Con una inspiegabile quanto poco chiara riforma in vigore dal 1 luglio 2011 il sistema di calcolo in vigore è stato soppiantato dal Decreto Legge n. 70/2011.

Dal 1° luglio 2011, infatti, i tassi per essere considerati usurari, a seguito della riforma attuata dall'art. 8 D.L. n. 70/2011 che ha modificato l'art. 2 della legge 108/1996, devono essere sottoposti ad una nuova procedura di calcolo: il tasso medio (TEGM) deve essere maggiorato di ¼  (un quarto) per poi aggiungere altri quattro punti percentuali. Un semplice esempio: tasso medio del 12% + ¼ (il 3%) = 15% + 4 punti = 19%, quindi, la soglia limite oltre la quale scatta l'usura è del 19%. Tuttavia, per calmierare la eccessiva maggiorazione della soglia limite, il predetto decreto legge 70 del 2011 ha previsto che la differenza tra tasso medio e limite massimo non possa discostarsi di oltre 8 punti percentuali: se ciò accade, si rientra nella fattispecie dell'usura. Per tutte le operazioni poste in essere prima del primo luglio 2011 si continuerà ad applicare la maggiorazione del 50%.

                                                                            Avv. Umberto Diffidenti