Il mutuo bancario si configura come un’operazione di finanziamento che prevede un piano di ammortamento rateale. Le rate sono costituite in parte da capitale e in parte da interessi secondo una composizione che varia a seconda della forma di ammortamento prescelta.

Atteso che ciascuna rata è composta sia di capitale, sia di interessi gli eventuali interessi moratori da corrispondere con riferimento alle rate scadute e impagate verranno calcolate sull’intera rata dando luogo implicitamente alla produzione di interessi sugli interessi già maturati.

E’ da osservare che tale fenomeno si verifica soprattutto nel caso in cui si adotta la più diffusa forma di ammortamento detto progressivo o francese nel quale, in applicazione del principio sancito all’art.1194 c.c., la quota interessi è decrescente mentre la quota capitale è crescente.
 

Il mutuo in generale e il mutuo bancario
Gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali relativi al problema dell’anatocismo nei mutui sono stati diversi. Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza tenuto conto delle pronunce che escludevano la legittimità di qualsiasi forma di capitalizzazione di interessi al di fuori dei limiti fissati dall’art.1283 c.c. bisognava concludere per la nullità delle clausole del contratto di mutuo che prevedevano la corresponsione di interessi di mora sulle rate scadute e inpagate. Con riferimento a tali rate, dunque, gli interessi di mora andavano quantificati solo per la parte costituita dal capitale. Successivamente, emersa la necessità di esaminare il problema con riferimento specifico al mutuo bancario, la giurisprudenza dominante ha sostenuto che è lecita la produzione di interessi di mora sull’intera rata costituita sia da interessi che da capitale. Tale orientamento ha il proprio fondamento nella dottrina che ritiene che la prestazione restitutoria ha ad oggetto la rata intesa come entità unitaria ed inscindibile composta di capitale ed interesse.

E’ a tutti noto che la giurisprudenza di legittimità della fine degli anni ’90 ha negato l’esistenza di un uso normativo che legittimi la pratica dell’anatocismo; pertanto il problema si è posto nuovamente all’attenzione dei giudici e della dottrina.

Il legislatore con il d.lgs. n. 342/99, ha modificato l’art. 120 del T.U.B. e ha demandato al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (C.I.C.R) le modalità e i criteri per la produzione di interessi su interessi sulle operazioni bancarie.

La delibera CICR del 9 febbraio 2000 (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/cicr/delibera_2000-02-09_2.pdf ) dedica una espressa previsione alla produzione degli interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni di finanziamento con piano di rimborso rateale. L’art.3 stabilisce “1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l’importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.”

Pertanto, a partire dal1 luglio 2000 le rate dei mutui bancari composte sia da interessi che da capitale scadute e impagate possono produrre interessi a condizione che ciò sia espressamente pattuito nel contratto con clausola specificamente approvata per iscritto. Il disposto della delibera può senz’altro applicarsi anche ai mutui bancari atteso che essa fa riferimento ad operazioni di finanziamento con rimborso rateale.
Ne consegue che per i contratti di mutuo bancario conformi a quanto disposto dalla delibera CICR del 09.02.2000 il problema della illegittimità dell’anatocismo non si pone.
 

Il mutuo fondiario

Con riferimento al mutuo fondiario, invece, è necessario esaminare la disciplina legislativa speciale succedutasi nel tempo. La dottrina e la giurisprudenza dominanti per lungo tempo hanno ritenuto che nel mutuo fondiario in virtù dell’art. 38 del r.d. n.646 del 1905 riprodotto dal d.p.r n.7 del 1976 e dalla legge n.175 del 1991 l’anatocismo era legittimo. Infatti la norma disponeva che le rate scadute di ammortamento di un mutuo fondiario producono immediatamente interessi di pieno diritto. La legittimità dell’anatocismo derivava dal fatto che gli interessi corrisposti dai mutuatari non costituivano il corrispettivo del godimento di un capitale della banca ma il mezzo per permettere alla banca stessa di far fronte al pagamento dell’uguale importo di interessi passivi dovuti ai portatori di cartelle fondiarie.

Pertanto, in tal caso appariva legittima una deroga in materia di anatocismo. Anzi si parlava persino di una sorta di anatocismo legale. A questo punto è necessario precisare che le considerazioni finora svolte valgono per i mutui fondiari stipulati fino al 1 gennaio 1994. Per i mutui fondiari stipulati successivamente a tale data, invece, è necessario tener conto della disciplina dettata dal TUB che pur abrogando le precedenti leggi speciali, non interviene espressamente in tema di anatocismo. Con riferimento ai mutui fondiari successivi al 1 luglio 2000, come si è detto in precedenza l’anatocismo è legittimo purchè il contratto sia conforme a quanto disposto dalla Delibera CICR del 09 febbraio 2000 (infatti la Delibera CICR del 2000 si ritiene applicabile anche ai mutui fondiari).

Per i mutui fondiari stipulati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1994 e il 1 luglio 2000, invece, nel silenzio del TUB, parte della dottrina ritiene che la legittimità dell’anatocismo si possa dedurre da un uso normativo che consente di derogare al divieto dell’art.1283 c.c.. A ciò si aggiunga che non avrebbe alcuna giustificazione razionale interrompere l’applicazione di un trattamento giuridico ben definito, per i mutui risalenti al periodo compreso tra il 1 gennaio 1994 e il 1 luglio 2000. Vi sarebbe, infatti, un ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni uguali solo in ragione della diversa collocazione temporale. L’ammortamento alla francese Fermo tutto quanto finora esposto vediamo, ora, quali sono le argomentazioni di carattere tecnico che da due anni a questa parte sono addotte per sostenere la illegittimità dell’ammortamento alla francese.

Si intende far riferimento alle argomentazioni poste a fondamento della sentenza del Tribunale di Bari – sezione di Rutigliano del 29.10.2008 che è stata sapientemente diffusa attraverso la rete Internet al fine affatto nascosto di alimentare il contenzioso relativo all’anatocismo nei mutui.
La sentenza in esame stigmatizza l’ammortamento alla francese ampiamente applicato in Italia per il rimborso dei mutui a tasso fisso sostenendo che l’interesse applicato al mutuatario nel piano di ammortamento non corrisponderebbe con quello pattuito nel contratto. In altri termini nel contratto sarebbe pattuito un tasso semplice che, nel piano di ammortamento diverrebbe composto. Ciò determinerebbe capitalizzazione degli interessi e incertezza sulla misura del tasso effettivamente applicato.

Tuttavia, la pronuncia della Sezione di Rutigliano si fonda sull’esito di una consulenza tecnica d’ufficio inficiata da alcuni vizi connessi alla scorretta applicazione di una formula di matematica finanziaria. Tanto è ampiamente esposto in un interessante articolo che Vi invitiamo a consultare. Si tratta del contributo dottrinale di Massimo Silvestri e Giuseppe Tedesco “Sulla pretesa non coincidenza tra il tasso espresso in frazione d’anno e il tasso annuo nel rimborso rateale dei prestiti secondo il metodo francese” pubblicato dalla rivista Giurisprudenza di merito, 2009, n.1.

Si veda poi, anche la sentenza del tribunale di Padova del 23 febbraio 2009 pubblicata sul sito www.ilcaso.it ove si legge: “non si comprende la dedotta nullità del meccanismo di ammortamento alla francese perché l’imputazione di pagamenti prima agli interessi e poi al capitale è espressamente prevista dal II comma dell’art.1194 c.c.”
 

La risoluzione del mutuo fondiario.

Per il mutuo fondiario si è posta un’altra questione: quali sono gli effetti prodotti dalla decadenza dal beneficio del termine e dalla risoluzione del contratto? In altri termini, nel momento in cui il mutuante non paga le rate e la Banca comunica la decadenza dal beneficio del termine e la volontà di avvalersi della clausola risolutiva del contratto (magari notificando direttamente il precetto) è legittimo esigere il pagamento integrale di ogni somma ad essa ancora dovuta comprensiva anche delle rate a scadere composte dal capitale, dagli interessi corrispettivi e dagli interessi moratori al tasso convenzionale pattuito nel contratto?

Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (Corte Cass. 12639 del 2008 che riprende la precedente sentenza n.2449 del 2005) con riferimento ad un mutuo disciplinato dal d.p.r. n.7 del 1976, laddove la volontà manifestata dalla Banca sia diretta in maniera inequivoca alla risoluzione del contratto di mutuo fondiario, con riferimento alle rate non ancora scadute l’Istituto di credito potrebbe esigere solo il capitale, essendo venuto meno il meccanismo di rateizzazione previsto nel contratto ormai risolto. Gli interessi di mora sono dovuti solo con riferimento alle rate scadute e non pagate e non al capitale residuo. Sul credito risultante poi si devono calcolare gli interessi di mora al tasso contrattuale.


--
Alfonsina Biscardi 

Consulente per le attività degli studi legali