Telecom risarcisce l'utente se non lo avvisa per tempo dell'aumento dei consumi. (a cura diAvv. Daniele Caiulo)

Tribunale di Brindisi - sentenza n. 505 del 2006.

L'operatore telefonico viola il principio di buona fede se non avvisa l'utente dell'aumento improvviso dei consumi telefonici. Nel caso di specie Telecom è stata condannata al rimborso della somma eccedente quella i consumi abituali dell'utente per non aver avvisato quest'ultimo dell'aumento degli stessi.

Ai sensi degli art. 1175 e 1375 c.c., infatti, le parti devono eseguire il contratto secondo la buona fede oggettiva. 

Nella definizione giurisprudenziale la buona fede si concreta nell'esecuzione del contratto "nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte  ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto".

In presenza di consumi pressochè standard e della concreta possibilità senza sacrificio eccessivo per Telecom, di controllare l'aumento degli stessi, rappresenta, pertanto, violazione di buona fede non avvertire tempestivamente l'utente dell'aumento dei consumi ovvero sospenderne precauzionalmente il servzio.

La violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce espressione di un generale principio di solidarietà sociale che, nell'ambito contrattuale, implica un obbligo di reciproca lealtà di condotta che deve presiedere sia all'esecuzione del contratto stesso sia alla sua formazione e interpretazione, a prescindere dall'esistenza di specifichi obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge. La sua violazione, pertanto, costituisce di per sé inadempimento e genera responsabilità contrattuale, senza che sia necessario il proposito doloso di recare pregiudizio alla controparte.

In tema di contratti di telefonia, pertanto, costituisce comportamento contrario a buona fede e correttezza l'attendere la fine del periodo di fatturazione per avvisare l'utente dell'andamento anomalo del rapporto sì da pretendere il pagamento dell'intera fattura.

In sostanza, nel caso di traffico telefonico non rispondente a quello usualmente consumato dall'utente la Telecom deve inviare anticipatamente la bolletta telefonica con gli effettivi consumi o in alternativa sospendere precauzionalmente il servizio, altrimenti può incorrere in responsabilità per inadempimento.

A cura di Avv. Daniele Caiulo