A seguito della richiesta - ex articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 2003 – di un’autorizzazione unica, nel Giugno 2010, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico destinato alla produzione di energia elettrica da fonte solare rinnovabile, nel Marzo del 2011, l’Ufficio Industria Energetica della Regione Puglia disponeva taluni adempimenti istruttori a carico della ditta richiedente, ai fini dell'avvio del procedimento e della convocazione della conferenza dei servizi. In assenza della richiesta documentazione integrativa, il medesimo Ufficio indiceva, comunque, una conferenza dei servizi istruttoria nel Maggio 2011. Quest’ultima disponeva ulteriori adempimenti istruttori a carico della citata ditta, rimandando ad una data indeterminata ogni ulteriore decisione sulla istanza di autorizzazione unica.
Nel dichiarare l'illegittimità del comportamento silente dell'amministrazione regionale sull'istanza di autorizzazione unica presentata dalla ditta appellante, il Consiglio di Stato ha rilevato che l'articolo 2 della Legge n. 241 del 1990, che racchiude uno dei principi fondamentali dell'ordinamento in tema di azione amministrativa, sancisce l'obbligo per l'amministrazione di concludere ogni procedimento con provvedimento espresso entro un termine certo, che è quello generale fissato dal comma 3, attualmente di trenta giorni, o ,quello indicato da specifiche disposizioni di Legge. Nel caso di specie, l’articolo 12, comma 4, del Decreto Legislativo n.387 del 2003, statuisce che il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica si conclude nel termine massimo di cettontanta giorni dalla presentazione della richiesta. Tale termine, come chiarito di recente dalla Corte costituzionale, è di natura perentoria in quanto costituisce principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia e risulta ispirato "alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo", Corte costituzionale, Sentenze n. 364 del 2006 e n. 282 del 2009.
Inoltre, nemmeno sulla base del regolamento disposto dalla stessa Regione nell'allegato A della delibera di Giunta n. 35/07, in materia di procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica, è possibile configurare un diverso quadro procedimentale. Infatti, l’articolo 2.3.2 di tale regolamento afferma che, a seguito dell’istanza presentata dal privato per l’ottenimento dell’autorizzazione unica, “il responsabile unico provvede ad inviare entro il termine massimo dei successivi sette giorni lavorativi, dalla data di ricevimento della domanda, una copia del progetto definitivo a ciascuno degli enti individuati dall‘Ufficio Industria Energetica, quali interessati al rilascio dei pareri prescritti dalla Legge”, lasciando intendere che, conformemente alla normativa statale, tutti i pareri, compresi quelli ambientali, devono essere acquisiti all’interno dello stesso procedimento di competenza regionale. Così come non è espressamente indicato tra i requisiti necessari a promuovere la conferenza dei servizi, dettati dal punto 2.3.3. dell’Allegato A della predetta delibera n. 35/07, l’onere da parte del privato di inoltrare autonomamente l’istanza di assoggettabilità a VIA all’Ente provinciale competente.
Di conseguenza, alla luce della normativa statale e regionale, applicabile ratione temporis, l’adempimento in parola risulta a carico dell’Assessorato all’Ecologia della regione Puglia, cioè all’amministrazione competente a dare impulso al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica. Ne consegue che la mancata adozione di un provvedimento espresso sulla richiesta autorizzazione unica è del tutto ingiustificata e configura un sostanziale inadempimento, avuto riguardo al termine perentorio di centottanta giorni entro cui doveva concludersi il relativo procedimento.
Né, al riguardo, può assumere rilievo la circostanza che la conferenza dei servizi si sia pronunciata disponendo adempimenti istruttori a carico della ditta richiedente e rinviando a data indeterminata ogni ulteriore decisione sull'istanza, poiché il complessivo termine di centottanta giorni per la conclusione delle procedure autorizzative in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è perentorio - in quanto principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, secondo le richiamate Sentenze della Corte costituzionale – e ad esso pertanto anche le Regioni, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e amministrative, devono attenersi. Vi era quindi l'obbligo della Regione Puglia di condurre il procedimento nel rispetto della normativa di settore, espressione dei principi di economicità, e di efficacia dell'azione amministrativa, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario, concludendo lo stesso nel termine tassativamente prescritto. Ne consegue l'erroneità della Sentenza del TAR Puglia - Bari , nella parte in cui non ha rilevato l'illegittimità del comportamento silente serbato dalla Regione Puglia, la quale non ha provveduto sull'istanza della ditta ricorrente nel termine perentorio di centottanta giorni assegnatole. Il ricorso avverso la Sentenza del TAR è stato pertanto giudicato fondato ed è stato accolto, per ciò che attiene all'azione proposta avverso il silenzio, ed all'amministrazione regionale è stato ordinato di provvedere sulla istanza di cui sopra con provvedimento espresso, entro e non oltre novanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della Sentenza del Consiglio di Stato.