Con la sentenza n. 2423/14 del 28/11/2014 il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile si occupa della risoluzione di un contratto di appalto pubblico a causa dell'inadempimento della ditta appaltatrice.

Quest'ultima tuttavia contestava che, al contrario, la stazione appaltante avesse posto in essere comportamenti tali da comportarne la sospensione dei lavori.

Tanto a causa della non conformità degli elaborati progettuali predisposti dalla appaltante, con errori tali da comportare lo slittamento dei lavori, fino ad arrivare alla rescissione del contratto per impossibilità oggettiva a concludere l’appalto

Sicchè tale rescissione sarebbe illegittima in quanto nessun comportamento lesivo era da addebitare all’attrice.
                                                                                                                                                          
Il giudice ricorda che è onere probatorio dell’appaltatore iscrivere riserve nel contesto di un appalto pubblico.
Questo al fine di fornire prova degli impedimenti, delle maggiori lavorazioni effettuate e di tutto quello che dia luogo ad andamenti anomali dell’appalto.        
                                           
Nella fattispecie, però, una simile prova non risulta essere stata fornita
La appaltatrice si era limitata ad avanzare richiesta di consulenza tecnica d’ufficio “ al fine di accertare la misura del risarcimento del danno da quantificarsi in corso di causa”, mezzo istruttorio palesemente inammissibile dato il chiaro valore esplorativo e suppletivo di un onere probatorio di parte che avrebbe assunto.