L’espressione "in house contract" è stata per la prima
volta utilizzata nel Libro Bianco del 1998: la
Commissione Europea definì tali modalità di gestione
“(…)
ad esempio tra amministrazione centrale e locale, ancora, tra
un’amministrazione una società da questa interamente controllata
(
fornire dettagliate delucidazioni afferenti il contenuto e
la natura degli appalti aggiudicati all’interno della amministrazione,
statuì che l’affidamento in concessione doveva
avvenire esclusivamente a mezzo di una procedura di
evidenza pubblica. In sostanza l’Esecutivo Comunitario
intese riferirsi ad ogni qualsivoglia relazione che poteva
sorgere tra autorità pubbliche e imprese, aventi la stessa
natura, incaricate della gestione dei pubblici servizi,
omettendo di considerare la eventualità in cui il rapporto
tra il concedente e il concessionario si caratterizzasse per
la presenza di una delega interorganica.
La Commissione evitò, però, di chiarire se trovassero
o meno applicazione i principi comunitari in materia di
concorrenza, pubblicità e non discriminazione, rimettendo
la questione alla Corte di Giustizia che vi pose rimedio
con la nota sentenza
causa C-1 07/98, cui fece seguito la sentenza “Arge”, che
concluse la causa C-94/99.
Fu ancora la Corte di Giustizia a individuare gli elementi
ricorrendo i quali era possibile configurare una
delega interorganica tra Pubbliche Amministrazioni,
oppure tra una Pubblica Amministrazione ed un modulo
societario pubblico, in forza del quale l’affidamento di un
servizio era esentato dallo svolgimento di una procedura
di evidenza pubblica.
È proprio sulla scia delle prime pronunce dei giudici
lussemburghesi che la Commissione si è nuovamente
occupata, sempre in un atto cosiddetto paranormativo
“in house contract” è stata per la primaquelli aggiudicati all’interno della pubblica amministrazione,…)”. In quella occasione la Commissione, chiamata aTeckal, pronunciata all’esito della11
(Comunicazione interpretativa della Commissione sulle
concessioni per il diritto comunitario, (200/C 121/02),
pubblicata sulla GUCE del 29.04.2000), della figura dell’affidamento
in house
– che – si pone (…) se tra concessionario e concedente esiste
una forma di delega interorganica che non esula dalla sfera
, individuandolo come «problema particolare