L’espressione "in house contract" è stata per la prima 

volta utilizzata nel Libro Bianco del 1998: la

Commissione Europea definì tali modalità di gestione

“(…)

ad esempio tra amministrazione centrale e locale, ancora, tra

un’amministrazione una società da questa interamente controllata

(

fornire dettagliate delucidazioni afferenti il contenuto e

la natura degli appalti aggiudicati all’interno della amministrazione,

statuì che l’affidamento in concessione doveva

avvenire esclusivamente a mezzo di una procedura di

evidenza pubblica. In sostanza l’Esecutivo Comunitario

intese riferirsi ad ogni qualsivoglia relazione che poteva

sorgere tra autorità pubbliche e imprese, aventi la stessa

natura, incaricate della gestione dei pubblici servizi,

omettendo di considerare la eventualità in cui il rapporto

tra il concedente e il concessionario si caratterizzasse per

la presenza di una delega interorganica.

La Commissione evitò, però, di chiarire se trovassero

o meno applicazione i principi comunitari in materia di

concorrenza, pubblicità e non discriminazione, rimettendo

la questione alla Corte di Giustizia che vi pose rimedio

con la nota sentenza

causa C-1 07/98, cui fece seguito la sentenza “Arge”, che

concluse la causa C-94/99.

Fu ancora la Corte di Giustizia a individuare gli elementi

ricorrendo i quali era possibile configurare una

delega interorganica tra Pubbliche Amministrazioni,

oppure tra una Pubblica Amministrazione ed un modulo

societario pubblico, in forza del quale l’affidamento di un

servizio era esentato dallo svolgimento di una procedura

di evidenza pubblica.

È proprio sulla scia delle prime pronunce dei giudici

lussemburghesi che la Commissione si è nuovamente

occupata, sempre in un atto cosiddetto paranormativo

“in house contract” è stata per la primaquelli aggiudicati all’interno della pubblica amministrazione,…)”. In quella occasione la Commissione, chiamata aTeckal, pronunciata all’esito della

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(Comunicazione interpretativa della Commissione sulle

concessioni per il diritto comunitario, (200/C 121/02),

pubblicata sulla GUCE del 29.04.2000), della figura dell’affidamento

in house

– che – si pone (…) se tra concessionario e concedente esiste

una forma di delega interorganica che non esula dalla sfera

, individuandolo come «problema particolare