L’art. 13 della legge 11 luglio 1978 n. 382 attribuisce all'autorità militare il potere sanzionatorio nel campo della disciplina comportando la violazione dei doveri della disciplina militare sanzioni disciplinari di stato e sanzioni disciplinari di corpo.
Le sanzioni disciplinari di stato sono regolate per legge. Le sanzioni disciplinari di corpo sono regolate dal regolamento di disciplina militare, entro i limiti e nei modi fissati nei successivi articoli 14 e 15 della medesima legge.
Il citato art. 14 prevede, tra l’altro, che le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore; il successivo art. 15 si occupa del procedimento prevedendo, tra l’altro, che nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.
Infine, l’art. 59 del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 Parte 2, sotto la rubrica “Procedimento disciplinare”: prevede: “1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo e svolgersi oralmente attraverso le seguenti fasi: a) contestazione degli addebiti; b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali; c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione; d) decisione; e) comunicazione all'interessato. 2. L'autorità competente, qualora ritenga che sussistano gli estremi per infliggere la sanzione della consegna di rigore, procede a norma dell'art. 66. 3. La decisione dell'autorità competente viene comunicata verbalmente senza ritardo all'interessato anche quando l'autorità stessa non ritenga di far luogo all'applicazione di alcuna sanzione. 4. Nei casi previsti dal presente regolamento, al trasgressore viene anche data comunicazione scritta contenente la motivazione del provvedimento. 5. La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l'infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto. 6. L'autorità procedente, qualora accerti la propria incompetenza in relazione all'irrogazione della sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all'interessato e all'autorità competente rimettendole gli atti corredati   di una sintetica relazione. 7. Le decisioni adottate a seguito di rapporto devono essere rese note al compilatore del rapporto stesso”.
Orbene, nei confronti di un militare ogni sanzione disciplinare deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti, che deve essere precisa e congrua per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare, in assenza della quale il provvedimento disciplinare deve ritenersi illegittimo.