Nell'ipotesi in cui l' indennità espropriativa determinata dall'ente espropriante in via provvisoria ex art. 20 T.U. in materia di espropri non sia stata accettata dal soggetto espropriato, questi ha la facoltà di optare per il procedimento ordinario di stima dell'indennità seguito dalla commissione provinciale per le espropriazioni oppure ricorrere alla procedura arbitrale di cui all'art. 21 del T.U.
Che il ricorso a tale secondo iter sia meramente eventuale appare evidente alla luce delle modalità introdotte dal Legislatore in ordine all'attivazione del procedimento in esame.
Ed invero, ove manchi l'accordo sulla determinazione dell'indennità offerta in provvisoria, l'autorità espropriante invita il proprietario interessato a comunicare, entro i successivi venti giorni, se intenda avvalersi della procedura arbitrale prevista dall'art. 21 ed in caso affermativo a designare un tecnico di propria fiducia.
A questo punto possono configurarsi due ipotesi: 1) il proprietario non risponde o rifiuta, sicchè la procedura seguirà il suo corso normale con l'invio degli atti alla commissione provinciale espropri competente 2) il proprietario dichiara di volersi avvalere della stima peritale ed indica il nominativo del proprio perito.
Qualora sia scelta la seconda opzione, l'ente espropriante nomina due tecnici, quello designato dal proprietario ed uno scelto dall'ente stesso.
Successivamente il collegio peritale andrà a completarsi attraverso l'ingresso di un terzo tecnico nominato dal Presidente del Tribunale civile, su istanza di chi vi abbia interesse, e selezionato fra i professori universitari, anche associati, di estimo o tra quanti risultano inseriti nell'albo dei periti o dei consulenti tecnici del Tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene.
Lo svolgimento delle operazioni peritali avviene previa comunicazione da parte dei tecnici agli interessati del luogo, della data e dell'ora delle stesse, almeno sette giorni prima della data stabilita.
Allo scopo di consentire una decisione unitaria sulla stima, il comma 11 introduce il criterio maggioritario in caso di dissenso da parte di uno dei tecnici, il che comporta che potrebbe restare in minoranza anche il perito di nomina giudiziaria al quale, pertanto, non è attribuito un ruolo preminente sugli altri tecnici.
Entro il termine fissato dall'autorità espropriante, comunque non superiore a novanta giorni, decorrenti dalla data di nomina del terzo perito e prorogabile solo per effettive e comprovate difficoltà, la relazione peritale verrà depositata presso l'ufficio dell'ente espropriante che ne darà notizia agli interessati avvertendoli che essi potranno prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni.
Tralasciando gli aspetti connessi alla sorte dell'indennità così stimata che verranno analizzati in una futura pubblicazione avente ad oggetto l'istituto dell'opposizione giudiziale alla stima, giova, in tale sede, richiamare la disposizione contenuta nel comma 14 dell'art. 21 T.U. la quale, per ciò che concerne le operazioni peritali e le relative relazioni, rinvia espressamente alle norme del codice di procedura civile.
Ne discende l'applicabilità del complesso codicistico relativo all'astensione e ricusazione dei consulenti tecnici, alle modalità di redazione dei verbali ed alla responsabilità del perito.
Sotto quest'ultimo profilo tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sez. I, 15.06.1981, n. 3897), all'attività del consulente tecnico non sono applicabili gli schemi privatistici dell'adempimento e dell'inadempimento, quasi che egli fosse vincolato alle parti da un rapporto di prestazione d'opera.
Un'ultima notazione riguarda la natura del procedimento arbitrale previsto dall'art. 21 T.U. 
Orbene, sulla scorta della giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR  Sicilia, Palermo, sez. III, sent. n. 683/2009; TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. n. 1851/2010) l'istanza del soggetto espropriato, volta all'attivazione della procedura arbitrale di cui all'art. 21 del D.p.R., dà vita ad un sub-procedimento nella fase pubblicistica di determinazione dell'indennità definitiva di esproprio, finalizzato a determinare un elemento essenziale del provvedimento finale (il decreto di esproprio). Sicchè la fase di stima peritale dell'indennità di esproprio, in caso di mancata accettazione di quella provvisoria , si configura, nel procedimento delineato dall'art. 21 del D.p.R. 327/2001, non già come meramente facoltativa per l'autorità espropriante, bensì come una fase necessaria. La norma contempla, infatti, in alternativa, l'ipotesi che l'espropriato non intenda aderire alla proposta di determinazione dell'indennità a mezzo di periti, nel qual caso l'autorità espropriante deve investire di tale determinazione l'apposita Commissione provinciale di cui all'art. 41 dello stesso D.p.R.; ovvero che accetti la procedura arbitrale, nel qual caso occorre procedere alla nomina dei periti.