Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha esaminato nell’ottobre 2018 la mancata ammissione alla classe superiore di un alunno con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) a cui non erano state date le misure compensative previste in questi casi.
Il TAR ha infatti dichiarato illegittimo il giudizio di non ammissione alla terza classe della scuola secondaria di primo grado di un alunno affetto da disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) debitamente certificato, ove l’Istituto non abbia predisposto misure compensative volte a consentire l’acquisizione di un livello di apprendimento sufficiente.
 Ha chiarito il Tar del Lazio che l’art. 6, d.m. n. 5669 del 2011 impone che le istituzioni scolastiche adottino modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di mostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare.
Ha aggiunto che compete all’istituzione scolastica, a fronte di una diagnosi specialistica di DSA, individuare in concreto quali siano le predette misure compensative non potendo demandare siffatto incombente alla struttura sanitaria.