• L'indennizzo da ritardo: le norme
  • Quando si applica
  • Come chiedere l'indennizzo
  • Indennizzo e risarcimento
L'indennizzo da ritardo: le norme
La Pubblica Amministrazione è tenuta a concludere i propri procedimenti entro un termine predefinito, decorrente dalla presentazione della domanda del privato.Al riguardo, nei casi di mancata conclusione del procedimento amministrativo nei termini stabiliti dalla legge, il Decreto del Fare (Decreto legge n. 69/2013) ha introdotto l'obbligo della Pubblica Amministrazione di versare un indennizzo di 30 € per ogni giorno di ritardo, a prescindere dalla prova di un eventuale danno da parte del privato.
La somma massima dell'indennizzo è stabilita in 2.000 €.
La misura, teoricamente già efficace dal 21 agosto 2013, rimarrà in vigore per un periodo di 18 mesi.
Quando si applica
L'indennizzo può essere richiesto all'amministrazione responsabile del ritardo solo per le domande per l'avvio o l'esercizio dell'attività d'impresa presentate a partire dal 21 agosto 2013.
Non si potrà fare richiesta di indennizzo in caso di scadenza termini per una Dia (denuncia di inizio attività) o una Scia (segnalazione certificata inizio attività).
Si precisa che l'indennizzo dovrà essere riconosciuto anche in casi di ritardi dovuti a "comportamenti scusabili" o dovuti a "casi fortuiti" o di "forza maggiore" per le amministrazioni.
In caso di procedimenti complessi (dove sono coinvolte più amministrazioni), l'indennizzo dovrà essere corrisposto  dalla sola amministrazione responsabile del mancato rispetto dei termini.
In ogni caso, il pagamento dell'indennizzo non fa venir meno l'obbligo di concludere il procedimento.
Come chiedere l'indennizzo
Per ottenere l'indennizzo, il privato, una volta scaduti i termini del procedimento, deve rivolgersi entro 20 giorni al soggetto titolare del potere sostitutivo (ossia il potere di emanare l'atto in al posto del titolare originario).
Il titolare del potere sostitutivo, a sua volta, deve concludere il procedimento nella metà del tempo originariamente previsto (ad esempio se un'autorizzazione doveva essere rilasciata entro 60 giorni, il titolare del potere sostitutivo deve concludere entro 30 giorni).
Se non provvede, è tenuto a liquidare 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000 euro.
Indennizzo e risarcimento
Come sopra detto, l'indennizzo è corrisposto per il solo fatto oggettivo del ritardo, per cui non è richiesto al privato di dimostrare un eventuale danno.
Tuttavia, se il privato ha subito un danno maggiore e riesce a dimostrarlo, può comunque ottenere il risarcimento integrale. Le somme ottenute a titolo di indennizzo vengono decurtate dal risarcimento.
Il privato potrà agire in giudizio per ottenere il risarcimento entro:
  • 120 giorni dal momento in cui viene emesso (in ritardo) il provvedimento;
  • 120 giorni che cominciano a decorrere una volta trascorso un anno dallo scadere del termine per l’emanazione del provvedimento (nel caso in cui nessun provvedimento sia stato nel frattempo adottato).