Di seguito vediamo le modifiche apportate alla Costituzione.


L'articolo 81 della Costituzione e' stato sostituito con il seguente:

«Art. 81. - Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.  L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilita' del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale».


All'articolo 97 è stato aggiunto un nuovo comma:

«Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico».


Fra le materia in cui lo Stato ha competenze esclusiva, elencate al secondo comma dell'art. 117, è stata aggiunta quella relativa all'"armonizzazione dei bilanci pubblici", che viene quindi sottratta alla competenza concorrente con le Regioni


All'articolo 119, viene precisato che l'autonomia finanziaria di entrata e di spese di Regioni ed enti locali è pur sempre subordinato al "rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci"; si fa obbligo a Regioni ed enti locali di "assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea".
Si stabilisce poi che il ricorso all'indebitamento (peraltro limitato al finanziamento delle sole spese di investimento) da parte di Regioni ed enti locali è consentito solo "con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio"