I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sono quelli che l'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione dispone che vengano garantiti su tutto il territorio nazionale. Il compito della loro definizione spetta esclusivamente allo Stato, ma la loro realizzazione compete oltre che allo stesso Stato ai diversi Enti locali.
La competenza statale prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. m) Cost. costituisce una delle clausole di maggiore interesse introdotte dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha interessato la riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione, sotto molteplici punti di vista. Tale riforma si pone come punto di partenza per una nuova configurazione della Repubblica italiana, sia all’interno, in ottica “federalista”, che nei confronti dell’Unione Europea e della comunità internazionale.
Innanzitutto essa “costituzionalizza” una nozione, quella di livello essenziale delle prestazioni civili e sociali (spesso abbreviati con l’acronimo LEP), che era precedentemente estranea alla dialettica dei principi e dei valori della tradizione costituzionale italiana, obbligando a confrontarsi con un concetto che affonda le sue radici nei meccanismi di gestione e finanziamento dello stato sociale italiano.
L'intrinseca ambiguità della formula, che si basa su un concetto definito di “essenzialità” e su un generico riferimento a tipologie di diritti tra loro differenti, ha alimentato non pochi dubbi ed incertezze in merito alla corretta interpretazione del contenuto e della estensione della competenza statale in questione, incertezze che si sono riproposte ampiamente nei giudizi che la Corte costituzionale è stata chiamata a definire sulla base dell'art. 117, secondo comma, lett. m), assunto quale titolo fondante della competenza statale.
Il legame tra la determinazione di un livello di prestazioni e i diritti civili e sociali ha consentito di individuare in questa clausola un collegamento tra la prima e la seconda parte della Costituzione, identificando nella potestà statale in questione uno dei principali strumenti di armonizzazione del principio di autonomia con il principio di uguaglianza, affidando a questa clausola il compito di definire il punto di equilibrio tra le esigenze di uniformità e le ragioni del decentramento e dell'autonomia. Sotto questo punto di vista, la competenza statale sulla determinazione dei livelli essenziali assume un ruolo davvero centrale nella controversa evoluzione del regionalismo italiano e necessita di essere confrontata sul piano della dialettica dei rapporti tra Stato e Regioni, così come sono andati definendosi grazie al contributo della giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni.
L'essenza del concetto di livello essenziale della prestazione è quella di definire una soglia di uniformità, data da un insieme articolato di prestazioni che devono essere erogate dalla Pubblica Amministrazione in ogni territorio, riservando alla differenziazione tra i diversi ambiti regionali ciò che viene dopo e oltre le prestazioni essenziali nazionali.
Stando agli svolgimenti giurisprudenziali immediatamente successivi all’entrata in vigore del nuovo Titolo V, Parte II, della Costituzione, pare desumersi una conferma di una anche solo limitata sovrapponibilità dei detti concetti. In occasione, infatti, della sentenza n. 282 del 2002, la Corte costituzionale, dopo aver rimarcato il carattere trasversale della “materia” dei “livelli essenziali delle prestazioni”, precisando che «non si tratta di una materia in senso stretto, ma di una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie», rileva che con riguardo alle competenze regionali conseguentemente investite, «il legislatore stesso (statale) deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle»[1].
Sembra emergere, dunque, il tentativo della Corte di ancorare la previsione costituzionale al concetto di “contenuto essenziale” dei diritti, o meglio a quelle prestazioni che, in quanto rientranti nel contenuto essenziale dei diritti, devono essere garantite ed assicurate a tutti sul territorio nazionale, rispetto alle quali compito del legislatore nazionale è quello di porre le norme necessarie volte a garantire il godimento sull’intero territorio nazionale.
Il “livello essenziale” è così riferito alle prestazioni, le quali devono essere determinate e garantite dal legislatore statale almeno fino al soddisfacimento del contenuto essenziale del diritto al quale accedono. Le prestazioni sono dunque parte del contenuto essenziale, o meglio devono essere garantite fino al raggiungimento del medesimo o, ancora, la misura del contenuto è data dall’essenzialità delle prestazioni.
La legislazione statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni si porrebbe così quale necessaria norma interposta affinché lo Stato possa invocare l'art. 117, secondo comma, lett. m) Cost. quale parametro di costituzionalità nei confronti di disposizioni normative regionali e titolo di legittimazione statale nelle materie che rientrano nell'autonomia legislativa regionale.
Il meccanismo richiama quello che si instaura tra legislazione regionale e normativa statale di principio, salva naturalmente la differente tipologia di potestà vantata dallo Stato nell'ambito della competenza concorrente, rispetto alla potestà esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m).
La competenza statale sui livelli essenziali pare quindi in grado di esplicare tutte le sue potenzialità e divenire realmente strumento per assicurare, nella dialettica dei rapporti tra i diversi livelli di governo, quel contemperamento tra le esigenze del decentramento ed il principio di eguaglianza che costituisce la sua ratio.
Le considerazioni collegate alla definizione dei livelli essenziali, debbono completarsi con un aspetto fondamentale, che influenza i contenuti ed i tempi di realizzazione dei livelli stessi, rappresentato dalla disponibilità economica. Sul piano costituzionale esiste la necessità di un’ulteriore disciplina dei mezzi perequativi,già individuati dall'articolo 119 della Costituzione, in modo da consentire alla nuova finanza regionale e locale la garanzia di erogazione dei livelli essenziali.
I compiti della perequazione e delle leve fiscali sono assegnati allo Stato, ex lettera e), secondo comma, art. 117 Cost., con un ruolo che non può limitarsi solamente all'erogazione delle risorse, ma che richiede un esplicito protagonismo da parte dello Stato stesso. I LEP hanno una funzione di tutela dell’unità economica e della coesione sociale della Repubblica. La determinazione dei LEP, così come quella della spesa per l’esercizio normale delle funzioni pubbliche, non potrà non tenere conto delle risorse disponibili per la finanza regionale e locale, a loro volta condizionate dall’andamento generale dell’economia e dai vincoli di finanza pubblica. A questo proposito, si può osservare come la misura dei livelli essenziali delle prestazioni vari da paese a paese e, per ogni singolo paese, nel tempo secondo il grado di sviluppo economico e sociale.


[1] Corte Costituzionale, sentenza n. 282 del 2002, punto n. 3 del Considerato in diritto, in  Giurisprudenza costituzionale, 2002, p. 2020 ss.