L’art. 62 D.L. n. 1/12 segna l’avvento e l’entrata in vigore di sostanziali cambiamenti nel  mondo agricolo. Con la norma in commento, infatti, per il settore agro-alimentare, scatta l’obbligo di redigere per iscritto il contratto di cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, il divieto di pratiche commerciali sleali e, soprattutto, scatta l’obbligo del rispetto dei termini di pagamento (30 o 60 giorni a decorrere dalla fine del mese di ricevimento della fattura).
Un significativo cambio di rotta per tutti gli imprenditori del settore volto a garantire maggior trasparenza nelle transazioni e tempi certi nei pagamenti, pena l’applicazione di considerevoli sanzioni amministrative.
Il nuovo regime riguarda la cessione dei prodotti agricoli ed alimentari la cui consegna avviene sul territorio italiano. Di tal che, anche l’acquisto intra-comunitario è sottoposto alle disposizioni di cui all’art. 62 D.L. n. 1/12.
La disposizione in commento si applicherà a tutti gli operatori della filiera agroalimentare quali gli agricoltori, i produttori e le industrie di trasformazione, le centrali d’acquisto, la grande distribuzione organizzata (GDO), i grossisti, gli intermediari, i dettaglianti, i pubblici esercizi.
Ad essere esclusi, invece, saranno le cessioni operate nei confronti del consumatore finale, le cessioni istantanee di prodotti agricoli, sempre che le stesse avvengano con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito e le cessioni effettuate dai soci delle cooperative agricole in favore delle medesime.
Più articolata appare l’identificazione del campo di applicazione della norma di cui all’art. 62 D.L. n. 1/12.
Il legislatore non ha brillato per semplicità e linearità, e per l’identificazione dei c.d. prodotti agricoli rimanda a quanto previsto dall’art. 38 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Allo stesso modo, allorquando si è trattato di identificare i c.d. prodotti alimentari, il legislatore ha operato espresso richiamo alle disposizioni di cui all’art. 2 Regolamento (CE) n. 178/2002.
Ad ogni modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possiamo ritenere che il nuovo regime normativo troverà applicazione allorquando oggetto di cessione saranno: Animali vivi; Carni e frattaglie commestibili; Pesci, crostacei, molluschi; Latte e derivati del latte; Uova di volatili; Miele naturale; Prodotti di origine animale; Piante vive e prodotti della floricoltura; Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi; Frutta commestibile, scorze di agrumi e di meloni; Caffè, tè e spezie; Cereali, prodotti della macinazione, malto, amidi e fecole, glutine inulina; Semi e frutti oleosi; Semi, sementi e frutti diversi; Piante industriali e medicinali; Paglie e foraggi; Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; Grasso di volatili pressato o fuso; Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati; zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido; altri zuccheri; Sciroppi; Succedanei del miele, anche misti con miele naturale; Zuccheri e melassi, caramellati; Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante; Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole; Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole; Aceti commestibili e loro succedanei commestibili; Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco; Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato; Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati); Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati).
I contratti che avranno ad oggetto le cessione di prodotti agricoli ed alimentati, d’ora in poi, dovranno essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta e, a pena di nullità, dovranno indicare la durata, quantità e qualità del prodotto, prezzo, modalità di consegna e pagamento. I predetti elementi sono considerati essenziali ai fini della validità del contratto e la loro assenza, oltre a determinare la nullità dell’accordo, comporterà l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 516,00 ad un massimo di € 20.000,00, a seconda dei beni oggetto di cessione.
Antonio Resso                                                                     Avv. Francesco Fusco
Area Finanza                                                                Studio Legale Fusco - Canelli
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