Una importante novità, in tema di diritto di prelazione agraria, è stata introdotta dalla legge 28 luglio 2016 n°154, all'articolo 1 comma 3 (si veda Gazzetta ufficiale 186 del 10 agosto 2016) ed è in vigore dal 25 agosto 2016.Il legislatore ha, infatti, inserito, al secondo comma dell'art.7 della legge 14 agosto 1971 n°817, dopo il numero 2, l'articolo 2 bis che prevede che il diritto di prelazione spetti all' "imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purchè sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti ed enfiteuti coltivatori diretti".I requisiti, perchè l'imprenditore agricolo professionale possa esercitare il diritto, sono quelli già previsti dalla legge e cioè che egli sia proprietario di fondo agricolo confinante con quello posto in vendita e che conduca direttamente il fondo da almeno due anni, non abbia venduto nel biennio precedente fondi agricoli con imponibile fondiario superiore a 1.000 lire (0,52 euro), sia iscritto alla previdenza agricola (requisito previsto ex novo dalla legge) ed il fondo per il quale intende esercitare il diritto di prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti non superi il triplo della capacità lavorativa della sua famiglia.
Il diritto di prelazione consente a determinati soggetti, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, di essere preferiti, a parità di condizioni, all'atto della vendita di un fondo agricolo, ad altri soggetti.
Ricordiamo che la legge 817/1971 citata, aveva esteso il diritto di prelazione, originariamente disposto soltanto a favore dell'affittuario coltivatore diretto, anche al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti.Si può dire, in generale, che la disposizione si inquadra nel processo che tende ad avvicinare sempre di più la figura dell'imprenditore agricolo professionale a quella del coltivatore diretto.
La norma, peraltro, ha esteso il diritto all'imprenditore agricolo professionale e non alle società agricole imprenditrici agricole professionali che, quindi, ad una interpretazione letterale della norma stessa, sembrano escluse dall'ambito dei soggetti che godono del diritto di prelazione.
Al momento è presto per poter dare interpretazioni della norma, anche perchè non è chiaro se varrà, per l'imprenditore agricolo professionale, il requisito della coltivazione diretta e manuale del fondo. Tale requisito, sancito dalla norma sulla prelazione agraria dell'affittuale, era ritenuto dalla giurisprudenza estensibile anche all'ipotesi di prelazione del confinante coltivatore diretto e ben potrebbe richiedersi anche nel caso dell'imprenditore agricolo professionale.