Le Case Mandanti, al fine di risolvere rapporti di agenzia particolarmente “datati” e quindi economicamente gravosi, tendono a porre l’Agente in una posizione di debolezza contrattuale/economica tale da indurlo a rassegnare le dimissioni (cosa che non deve avvenire MAI !!!) , perdendo di fatto il diritto alle indennità di fine rapporto, prima tra tutte Indennità ex art. 1751 c.c.

Lo strumento adottato dalle Case Mandanti per ottenere le dimissioni è quello delle variazioni di zona – prodotti – misura delle provvigioni che vanno quindi a modificare il contenuto economico del rapporto di agenzia sottoscritto tra le parti.

A garanzia della categoria dei “precari” storici, vale a dire gli agenti di commercio, sovviene la normativa prevista dagli A.E.C. di categoria Industria che regolamentano in maniera circostanziata tali vicende anomale del rapporto di agenzia.

L’art. 2 dell’ A.E.C. Industria rubricato “zona ed esclusiva – variazioni” cita testualmente:

Le variazioni di zona (territorio, clientela, prodotti) e della misura delle provvigioni, esclusi i casi di lieve entità (intendendosi per lieve entità le riduzioni, che incidano fino al cinque per cento del valore delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero), possono essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o al rappresentante da darsi almeno due mesi prima (ovvero quattro mesi prima per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività esclusivamente per una sola ditta), salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza.

Qualora queste variazioni siano di entità tale da modificare sensibilmente il contenuto economico del rapporto (intendendosi per variazione sensibile le riduzioni superiori al venti per cento del valore delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero), il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto.

Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro trenta giorni, di non accettare le variazioni che modifichino sensibilmente il contenuto economico del rapporto, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della Casa Mandante.

Quindi, è opportuno che l’Agente, in seguito ad una variazione unilaterale di sensibile entità perpetrata da Casa Mandante, si consulti con il proprio legale di fiducia per poter correttamente, entro il termine essenziale dei giorni 30,  comunicare la propria decisione in merito alla richiesta di variazione contrattuale.

L'insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di dodici mesi sarà da considerarsi come unica variazione, per l'applicazione del presente articolo 2, sia ai fini della richiesta del preavviso di due o quattro mesi, sia ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante”.

 E’ opportuno sottolineare che molto spesso le variazioni che operano le Case Mandanti sono di difficile ricostruzione contabile, vale a dire non è sempre agevole calcolare se la  variazione di cui sopra è superiore o inferiore al 20% ; in questi casi, prima di comunicare la propria decisione è diritto dell’agente chiedere una quantificazione in via percentualistica,  in relazione al monte provvigionale dell’anno solare precedente, della variazione proposta, per poter operare consapevolmente la propria scelta.

Infine, nell’ipotesi di mancata accettazione della variazione contrattuale  di rilevante entità, Casa Mandante ha la facoltà di poter esonerare l’Agente dal periodo di preavviso, corrispondendo l’equivalente “indennità” di mancato preavviso.

 avv.Stefano Fierro