Variazione Sensibile Provvigioni
Autore: Avv.Stefano Fierro  Sempre più frequentemente accade che nel corso del Rapporto Di Agenzia, venga comunicata All'Agente una variazione ( in diminuzione) della retribuzione cosi come concordata all'atto della firma del mandato. Sicuramente questa"vicenda" del Rapporto è particolarmente delicata. Il più delle volte , in maniera erronea, si ritiene che contro tale decisione unilaterale della Casa mandante, si debba "subire" passivamente. In realtà è d'uopo evidenziare che nella fattispecie in esame, bisogna far riferimento all'art 2 dell'A.E.C. del 16.02.2009 settore commercio, trovando applicazione le condizioni nello stesso contenute e la relativa procedura. In prima analisi, occorrerà "quantificare" tale variazione, vale a dire determinare se la stessa risulti essere superiore o meno al 20% delle provvigioni di competenza dell'anno precedente la variazione ( o del periodo di minor durata del rapporto). Se la variazione ( in diminuzione ) è superiore al 20 % delle provvigioni di competenza dell'anno precedente, la Casa Mandante è obligata a dare all'agente un preavviso pari a quello stabilito per la risoluzione del rapporto. Nell'ipotesi di mancato preavviso è dovuta all'agente un'indennità sostitutiva che andrà calcolata sulla media provvigionale dell'anno precedente commisurata ai mesi di preavviso. Molto importante sottolineare che, in seguito a questa reformatio in peius contrattuale,l'agente può, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della casa mandante,dichiarare di non accettare tale modifica ed in questa ipotesi il preavviso di variazione si trasforma in preavviso di risoluzione del Rapporto di Agenzia ad iniziativa della Casa Mandante. In ultimo , mi preme ricordare a Tutti Gli Agenti di Commercio che anche se non si è d'accordo con le politiche commerciali delle Case Mandanti .....MAI RASSEGNARE LE DIMISSIONI.Mi preme sottolineare, che talvolta lo strumento delle variazioni provvigionali viene adottato dalle Case mandanti al fine di porre il proprio Agente di Commercio, in una posizione di "contraente più debole " del Rapporto di Agenzia, con l'augurio che lo stesso rassegni le dimissioni, perdendo, di fatto tutte le indennità spettanti alla cessazione di un Rapporto di Agenzia.
Per i motivi sopra elencati, invito tutti Gli Agenti Di Commercio a mantenere il giusto equilibrio, rivolgersi ad un Legale esperto in materia e determinare una linea strategica che non vada a ledere le indennità maturate e maturande durante il Rapporto di Agenzia, di cui le Case Mandanti andrebbero a beneficiare.

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