L’AEC Industria 2014 ha profondamente modificato, in alcuni aspetti, talune vicende che da sempre caratterizzano il rapporto di agenzia, tentando di riequilibrare il potere contrattuale delle parti interessate, vale a dire Casa Mandante e Agenti di Commercio.
Una delle novità più rilevanti riguarda il riconoscimento dell’attività di incasso, spesso assorbente rispetto all’attività principale di promozione degli affari da parte degli Agenti di COMMERCIO.
Per decenni, si è dibattuto sull’opportunità o meno del riconoscimento di un compenso aggiuntivo in favore dell’Agente in relazione all’attività di incasso e sul punto dottrina e giurisprudenza non hanno mai assunto un orientamento univoco; di qui, la notevole portata dell’art. 6 rubricato “provvigione” dell’AEC Industria che recita come segue:
 
ART. 6 (Provvigioni)
Ai sensi dell'art. 1748 cod. civ., l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento.
I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento.
Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell'agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l'obbligo della riscossione.
L'obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento.
 
Pertanto, dalla lettura della norma contrattuale emergono due elementi di assoluta rilevanza:
 
L’obbligo a carico della Casa Mandante di stabilire una provvigione separata per l’attività di incasso svolta dall’Agente;
In alternativa, Casa Mandante dovrà stabilire un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale. 
Con tale statuizione, quindi, finalmente vi è stato un riconoscimento unanime sull’importanza e sul ruolo nevralgico che svolge l’Agente non solo in merito alla promozione degli affari ma anche in relazione alla riscossione degli stessi.
Consiglio, quindi, di conservare gelosamente tutte le distinte d’incasso nonché copie dei titoli di pagamento, onde poter reclamare correttamente quanto spettante per l’espletamento dell’attività di incasso.
Il termine prescrizionale per la richiesta del riconoscimento dell’attività di incasso espletata è di anni 5.
Buona provvigione a tutti e….  non rassegnate mai le dimissioni !
 
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                                                                                                                                                                                                                                           Avv. Stefano Fierro