A distanza di 12 anni, vi è stato finalmente il rinnovo dell’AEC Industria, che va senza dubbio a regolamentare in maniera maggiormente precisa e circostanziata alcuni punti fondamentali che da sempre caratterizzano il rapporto di Agenzia.
Tra le novità più rilevanti senza dubbio assume particolare rilievo la modifica dell’art. 2 rubricato “zona di esclusiva-variazioni”; nello specifico, negli ultimi anni, è stata abbastanza diffusa la prassi da parte delle Case Mandanti di “svuotare” il contenuto economico del rapporto di agenzia procedendo in via arbitraria ed unilaterale a variazioni contrattuali peggiorative (zona , prodotti, aliquote provvigionali) che anno dopo anno andavano a ridimensionare il potere contrattuale dell’Agente nei confronti di Casa Mandante.
Il nuovo AEC Industria, quindi, pone fine a questo stato di cose, rideterminando le percentuali di variazione contrattuale peggiorativa che può operare Casa Mandante.
Pertanto, l’art. 2 del nuovo AEC Industria 2014, stabilisce quanto segue:
 
ART. 2 (Zona ed esclusiva – Variazioni)
Ferma restando la possibilità di diverse intese tra le parti, di norma la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio di più agenti o rappresentanti, né l'agente o rappresentante può assumere l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza fra di loro.
Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto di esclusiva per una sola ditta, all'assunzione, da parte dell'agente o rappresentante, dell'incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra di loro. Nel caso in cui l'agente o rappresentante non sia vincolato dal patto di esclusiva per una sola ditta, egli resta libero di assumere altri incarichi per ditte che non siano in concorrenza.
Le variazioni di zona (territorio, clientela, prodotti) e misura delle provvigioni possono essere:
di lieve entità, intendendo per lieve entità le riduzioni che incidano fino al cinque per cento del valore delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nell'anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente la variazione , ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;
di media entità, intendendo per media entità le riduzioni che incidano oltre il cinque per cento (precedente AEC Industria prevedeva oltre il 5% fino al 20%) e fino al quindici per cento delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nell'anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;
di rilevante entità, intendendo per rilevante entità le riduzioni superiori al quindici per cento  (precedente AEC Industria prevedeva 20%) del valore delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero.
Le variazioni di lieve entità possono essere realizzate previa comunicazione scritta all’agente o al rappresentante da darsi senza preavviso. Dette variazioni saranno efficaci sin dal momento della ricezione della comunicazione scritta della ditta mandante da parte dell’agente o del rappresentante.
Le variazioni di media e rilevante entità possono essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o al rappresentante da darsi, nel caso delle variazioni di media entità, almeno due mesi prima (ovvero quattro mesi prima per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività esclusivamente per una sola ditta), salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza. Nel caso di variazioni di rilevante entità il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto, salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza.
Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, di non accettare le variazioni di media o rilevante entità, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante.
       L'insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di diciotto mesi antecedenti l’ultima variazione, sarà da considerarsi come unica variazione, per l'applicazione del presente articolo 2, sia ai fini della richiesta del preavviso, sia ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante. Per gli agenti e rappresentanti che operano in forma di monomandatari sarà da considerarsi come unica variazione l’insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di 24 mesi antecedenti l’ultima variazione.
Quindi, grazie alla stipula del nuovo AEC Industria è cambiata radicalmente le regole che disciplinano le variazioni contrattuali; in via schematica quindi, ora già con variazioni contrattuali peggiorative superiori al 5% ( prima doveva essere superiore al 20%) l’Agente  ha la possibilità entro 30 gg (da intendersi quale termine perentorio)  dalla data di comunicazione  della variazione contrattuale da parte della Casa Mandante, di NON accettare tali variazioni e “liberarsi” da Casa Mandante – rispettando il relativo periodo di preavviso – senza perdere alcun diritto per le indennità di fine rapporto.
In ultimo, il nuovo AEC Industria ha ampliato l’arco temporale entro il quale le variazioni contrattuali si considerano cumulative, portandole a ben 18/24 mesi.
Mi preme sottolineare, come, la verifica circa la portata della variazione contrattuale va effettuata su dati concreti e non già prospettici ed inoltre dalla base di calcolo vanno detratte le somme corrisposte a titolo di premio e/o di attività accessorie.
Buona provvigione a tutti e….non rassegnate mai le dimissioni!