Commento a cura dell'Avvocato Maria Rosaria Pace

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2018-06-12/l-informatore-scientifico-farmaco-chi-e-e-quale-sua-qualificazione-giuridica-143633.php?refresh_ce=1

Sent Tribunale di Marsala 24/02/2017 n. 131.

Sovente accade che l'informatore scientifico del Farmaco sia difficilmente qualificabile sotto il profilo giuridico in quanto negli ultimi anni si sta diffondendo la figura dell'Isf come agente di commercio ,diversamente dal passato ove vi era configurazione esclusiva di Isf come lavoratori dipendenti.
Una recente sentenza (Trib Marsala 24/02/2017)ha fugato ogni dubbio circa la collocazione dell'Isf nella sfera lavorativa dei lavoratori subordinati.
"La questione che appare pregiudiziale a qualunque altra agitata nel presente giudizio, ivi compresa quella di accertamento della ricorrenza degli indici della subordinazione, e` quella relativa alla prospettata simulazione del contratto di agenzia; e cio` in quanto, secondo la prospettazione di parte ricorrente, la natura simulata di tale negozio comporterebbe ipso iure l'applicabilita` della sanzione di cui all'art. 69 del D. Lgs. N. 276/2003 (trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato sin dalla sua stipulazione); infatti, una volta accertata la simulazione del contratto di agenzia, e dunque la sua nullita`, non potrebbe piu` operare la causa di esclusione dell'applicabilita` della disciplina dei contratti di collaborazione coordinata e continuata di cui al citato decreto, prevista dall'art. 61, esclusione che esige la sussistenza di un valido contratto di agenzia.
Per questo verso, giova innanzitutto verificare se i rapporti di lavoro intrattenuti dagli informatori scientifici del farmaco (di seguito ISF) con le case farmaceutiche, ed in particolare per quello per cui e` causa, siano ontologicamente o legalmente compatibili con la causa tipica del contratto di agenzia.La giurisprudenza di merito e di legittimita` si e` sovente confrontata con la questione, in quanto chiamata, come nel caso in esame, a individuare la sussumibilita` del rapporto nell'alveo del lavoro autonomo o subordinato. A prescindere dalle diverse conclusioni cui di volta in volta i giudici sono pervenuti con riguardo alla qualificazione del rapporto, valutata caso per caso, in concreto, alla luce delle modalita` esecutive della prestazione, cio` che comunque puo` individuarsi come un approdo largamente condiviso e` quello secondo cui, nonostante il nomen iuris utilizzato dalle parti, e dunque anche in presenza di un contratto qualificato come di agenzia, il contenuto della prestazione dell'informatore scientifico del farmaco, in se stessa, non puo` essere ricondotta alla causa tipica di tale contratto, ossia quella in forza della quale "una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata".
Sussiste, infatti, una fondamentale ed innegabile differenza tra la prestazione richiesta all'ISF e quella, invece, pretesa dall'agente; al primo e` richiesto di porre in essere un'attivita` di propaganda del farmaco, fondata sulla miglior divulgazione di dati scientifici ad esso relativi, diretta a convincere e stimolare i medici alla loro prescrizione, senza che a tale attivita` (di regola) si accompagni la ricezione di ordini e, dunque, la conclusione di contratti; l'ISF deve, dunque, per definizione, porre a disposizione dell'azienda farmaceutica, le proprie energie lavorative, ora in forma subordinata, ora come professionista autonomo, senza assumere un'obbligazione di risultato, ossia senza che, ai fini della valutazione del proprio adempimento, ovvero ai fini della commisurazione della sua retribuzione, assuma rilevanza il numero di contratti conclusi, proprio in quanto tale attivita` non e` dedotta in contratto. La circostanza, notoria e si direbbe ovvia, che tale attivita` di divulgazione scientifica venga assunta in carico dalle azienda farmaceutiche, al di la` di ogni obbligo di legge, al fine di promuovere la maggior diffusione commerciale dei proprio prodotti, non vale certamente a mutare l'oggetto della prestazione dell'ISF e la causa oggettiva del suo contratto, restando ad essa estranea la menzionata finalita`.
L'agente, invece, nell'ambito di un'obbligazione non di mezzi ma di risultato, deve altresi` pervenire alla promozione della conclusione dei contratti, essendo a questi direttamente connesso e commisurato il proprio compenso.
Sulla base di tali considerazioni, sia la giurisprudenza di merito che di legittimita` ha ripetutamente sottolineato che "l'attivita` di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che costituisce l'obbligazione tipica dell'agente, non puo` consistere in una mera attivita` di propaganda, ma deve consistere nell'attivita` di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente. Pertanto, quando l'ausiliare di un'impresa farmaceutica si limita a propagandare il prodotto presso i medici, e quindi a promuovere solo indirettamente gli affaridel preponente, tale ausiliare non e` un agente ma un propagandista scientifico, la cui attivita` puo` formare oggetto di lavoro subordinato od autonomo o talora puo` aggiungersi a quella di agente, quando questi curi anche la stipulazione dei singoli contratti".
Spiega ancora la Suprema Corte: "...mentre l'attivita` del semplice propagandista consiste nel persuadere la potenziale clientela dell'opportunita` dell'acquisto, informandola dell'esistenza del prodotto ed illustrandone le caratteristiche merceologiche e commerciali, l'attivita` dell'agente deve altresi` pervenire alla promozione della conclusione dei contratti, si` da poter fondare la propria retribuzione sui singoli contratti conclusi per conto del preponente (art. 1742 cod. civ.). In altre parole, il lavoro dell'agente, qualificabile come lavoro autonomo, si caratterizza essenzialmente in cio`, che la retribuzione e` data dalle provvigioni, ossia da somme di denaro proporzionate ai singoli contratti promossi dall'agente ed al loro valore economico. Puo` anche avvenire che la provvigione sia predeterminata in misura fissa o forfettaria, ma, anche in tale eccezionale ipotesi essa e` riferita agli affari promossi dal singolo agente.La prestazione del propagandista per contro, e` caratterizzata da un'attivita` che egli deve svolgere e la cui remunerazione non e` connessa direttamente col risultato economico di quell'attivita`, posta in essere dal singolo lavoratore. Puo` cosi` concludersi affermando che, mentre l'obbligazione assunta dal propagandista verso il datore di lavoro si definisce come obbligazione "di diligenza", o "di mezzi", nel senso che in essa il creditore nient'altro puo` legittimamente esigere se non il diligente comportamento del debitore, senza garanzia che si raggiunga un preciso risultato e ravvisandosi cosi` in essa le caratteristiche del lavoro subordinato, l'obbligazione assunta dall'agente verso il preponente si qualifica come "di risultato", in difetto del quale il debitore e` oggettivamente inadempiente, assumendo da tale carattere la veste del lavoratore autonomo. In tal modo la forma della retribuzione non ha significato in se in quanto si connette al contenuto dell'obbligazione, giacche´ la provvigione si lega all'obbligazione di risultato (lavoro autonomo) mentre il corrispettivo di diverso genere si collega all'obbligazione di mezzo (lavoro subordinato)" (cosi`, Cass. 22 giugno 1999, n. 6355; nello stesso senso, Cass. 22 giugno 1990, n. 6291; Cass. 19.8.1992 n. 9676; Cass. sez. lavoro n. 19394/2014).che in tale eccezionale ipotesi essa e` riferita agli affari promossi dal singolo agente."
Ergo l'Informatore scientifico del farmaco(ISF) ,Informatore medico(IM) ,informatore medico scientifico(IMS) saranno e dovranno essere inquadrati come dei lavoratori dipendenti ,sebbene da parte delle Aziende vi sia ancora la tendenza a conferire mandato d'agenzia collocando ,dunque,tali professionisti nell'alveo dei "venditori" sic et simpliciter senza considconsiderare la loro natura differente!