In questo approfondimento esporrò le particolarità dell’attività di incasso e le come è indicata  nel settore Commercio e  Industria.
La normativa codicistica (art. 1744 c.c.) non autorizza l’Agente a riscuotere i crediti del Preponente ma ciò non toglie, tuttavia,  che lo specifico incarico non possa essere conferito.
Il problema principale è quello relativo al compenso da corrispondere all’Agente nel caso in cui, per effetto di un accordo negoziale pattuito tra entrambe le parti, egli incassi somme per conto della Casa Mandante o se effettui comunque tale attività di fatto, cioè in assenza di una specifica pattuizione contrattuale.
Un orientamento giurisprudenziale prevalente ha sancito che,  qualora l’esercizio di tale attività sia stata stabilita all’origine nell’accordo negoziale,  essa non dia luogo ad un rapporto autonomo che richieda un compenso separato ma si deve considerare compresa nelle provvigioni; qualora, invece, tale attività sia accessoria rispetto a quella principale essa richiede una propria remunerazione.
Gli Accordi Economici Collettivi disciplinano in maniera completamente diversa dalla giurisprudenza il compenso stabilito per l’attività di incasso: l’art. 6 A.E.C. Industria 2014 prevede che: “Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell'agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l'obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento.”
Preciso che per attività continuativa si intende quella che si reitera nel tempo e non già quella limitata ad una prestazione saltuaria; il compenso per questo tipo di attività deve essere stabilito separatamente e riguarda solo “affari” per i quali sussista l’obbligo della riscossione.
L’A.E.C. Commercio 2009, all’art. 4 prevede che: “ nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell'agente per errore contabile, o di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746 Cod. Civ., ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale”.
Entrambi gli Accordi Economici Collettivi non richiedono una particolare forma per la pattuizione di tale attività ma che essa debba essere resa per iscritto lo si può ricavare dalle disposizioni ivi contenute ove si fa obbligo di precisare per iscritto “la misura delle provvigioni e dei compensi”.
Vi consiglio di far analizzare sempre il mandato da un legale esperto in materia, sia, se possibile,  all’atto della sottoscrizione dell’accordo, sia in pendenza di rapporto che alla cessazione dello stesso al fine di verificare se vi siano o meno i requisiti o meno per l’eventuale richiesta di un’indennità che va formulata con tutti i crismi giuridici.
                                                                                                                                                Avv.Maria Rosaria Pace                                                                                                                             www.avvocatopace.com