Una delle problematiche maggiori per un agente di commercio è senza dubbio quella di ricostruire contabilmente la propria posizione in relazione alle provvigioni maturate e maturande.
Senza dubbio, il più delle volte, Casa Mandante non opera con la massima trasparenza onde favorire una piena comprensione delle pretese creditorie dell'Agente, in virtù anche di aliquote provvigionali  che variano a seconda del canale distributivo (GD/DO/Dettaglio/Grossista).
Tuttavia la norma codicistica viene incontro all'Agente:
L’articolo 1749 c.c. stabilisce che “ L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili”.
La produzione dei documenti necessari per la verifica del singolo affare è necessaria per verificare l’importo delle provvigioni liquidate e la conseguente correttezza dei versamenti previdenziali.
L’agente, in caso di rifiuto, può agire in giudizio per ottenere l’adempimento di tale richiesta; l’art. 210 c.p.c. dispone che “ su istanza di parte, il giudice può ordinare ad un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo”.
 
Di rilevante importanza, quindi, è analizzare approfonditamente l’estratto conto provvigionale,  la cui eventuale  contestazione dovrà avvenire entro e non oltre 30 gg dalla data di ricezione, in quanto la mancata contestazione equivale ad accettazione, alla stessa stregua dell’estratto conto bancario.
Da un punto di vista strettamente pratico, sovente accade che Casa Mandante non invii gli estratti conto nei termini di legge o che l’invio avvenga in maniera assolutamente criptica e quindi di difficile comprensione; in questi casi, consiglio di chiedere tempestivamente maggior chiarezza nell’invio di tale documento (estratto conto provvigionale) in quanto, in caso di mancato pagamento delle provvigioni, sarà elemento necessario per la richiesta ed ottenimento di un decreto ingiuntivo in danno della Casa Mandante al fine di veder riconosciuto il proprio diritto al pagamento.
 
Nell’ipotesi in cui, inoltre, nel mandato sia previsto un riconoscimento aggiuntivo per l’attività di incasso, occorre verificare che la provvigione relativa a tale prestazione accessoria, sia indicata separatamente.
Sulla scorta delle sopra indicate argomentazioni, il mio invito è quello di conservare tutti gli estratti conto provvigionali, unitamente alle relative fatture emesse,  per poter, se del caso, avanzare pretese creditorie nei confronti della Casa Mandante, sia in termini di provvigioni che in termini di indennità.
 
 
Avv. Maria Rosaria Pace
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