A seconda dell’incidenza che hanno sul  valore delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nell'anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente la variazione , ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, si distinguono variazioni di:
 
  • di lieve entità, intendendo per lieve entità le riduzioni che incidano fino al 5%
  •  di media entità, intendendo per media entità le riduzioni che incidano oltre il 5% e fino al 15% 
  • di rilevante entità, intendendo per rilevante entità le riduzioni superiori al 15%
  
Nel primo caso è sufficiente la comunicazione da parte della mandante della modifica, che diventa efficace dal momento della ricezione di tale avviso; nel secondo caso serve una comunicazione scritta con un preavviso di 2 mesi per gli agenti plurimandatari e di 4 mesi per quelli monomandatari, nel terzo, infine, occorre una comunicazione scritta con un preavviso analogo a quello necessario per la risoluzione del rapporto e, se l’agente non accetta la variazione entro il termine perentorio di  30 giorni, l’avviso della mandante equivale a preavviso per la cessazione del rapporto ad iniziativa della preponente con diritto dell’agente all’indennità di risoluzione del rapporto.
 
Allo scopo di evitare usi impropri della facoltà di modifica unilaterale della preponente,  gli AEC stabiliscono che l’insieme delle variazioni di lieve entità (art. 2 AEC Industria)  e lieve e media entità (art. 2 AEC Commercio) , apportate in un periodo di 18 mesi antecedenti l’ultima variazione, va considerata come una unica variazione, sia ai fini della richiesta di preavviso di 2 o 4 mesi, sia ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante. Per gli agenti monomandatari, deve essere ritenuta, come unica variazione, l’insieme delle modifiche di lieve e media entità apportate in un periodo di 24 mesi antecedenti l’ultima variazione. Trattandosi di un calcolo piuttosto delicato, viste le conseguenze che possono derivare da un conteggio  errato , si consiglia di rivolgersi ad un legale per verificare se le variazioni siano state adottate da Casa Mandante in ossequio alle norme che disciplinano la materia e, quindi, sia stata garantita adeguata tutela all’agente,  specie nel caso di modifiche di rilevante entità.
 
 
 
                                                                                      Avv. Maria Rosaria Pace
                                                                                      www.avvocatopace.com