L’avvocato italiano che si avventura in azioni legali contro aziende sammarinesi rischia di urtare con un sistema giuridico piuttosto antiquato, radicato com’è, nella sua struttura, nel diritto “comune” medievale. Basti pensare che non esiste una raccolta organica di leggi sammarinesi (come per gli altri paesi è il “codice civile”), e che molte leggi (cd. “statuti”) sono ancora nel loro testo ufficiale, il latino. Si tratta insomma di un diritto “ruderale” (l’espressione è forse un po’ dura me rende l’idea).
Oltre ad essere antiquato, il diritto sammarinese soffre di un’interpretazione giudiziale elastica e discrezionale, ben lontana dai nostri parametri “europei” che ci consentono, nella maggior parte dei casi, di viaggiare abbastanza sicuri entro una cornice legislativa sufficientemente chiara ed esaustiva.
La conseguenza è che, non padroneggiando le procedure e le prassi del “paese ospitante”, ci si può imbattere con grande facilità in insidie nascoste e veri e propri grattacapi.
Per fare qualche esempio. A San Marino esiste un calendario processuale di “giorni giuridici” e “giorni non giuridici” (analoghi ai giorni “fausti” e “infausti” stabiliti dai “pontefici” nell’antica Roma); se vi azzardate a depositare un atto o una memoria o un’istanza in giorno “non giuridico” (anche se entro il termine) rischiate un’eccezione di nullità dalla controparte, con eventuale decadenza da allegazioni, da produzioni, e da facoltà di prova.
Altro esempio. Voi sollevate un “difetto di giurisdizione”, invocando la competenza italiana.  Ebbene, se non state attenti, il Giudice rimetterà la questione della giurisdizione a una “perito giuridico” esterno, spogliandosi di una questione che invece è tipica materia di giudice. E, come mi è accaduto, il Giudice potrebbe imporre anticipatamente le “spese peritali” a colui che ha sollevato il difetto di giurisdizione, condizionando il prosieguo all’avvenuto pagamento”. In quel caso, superai il problema rifiutando il versamento e mettendo il Giudice nella condizione di pronunciare un “non liquet” che avrebbe inammissibilmente annichilito il processo - e la reputazione, quale che sia, dell’ordinamento giuridico sammarinese (il giudice dovette risolvere la questione della giurisdizione, e pur trattanendo il giudizio a San Marino, dette vittoria al soggetto italiano condannando l’azienda sammarinese a tutte le spese legali, giurisdizione compresa).
Peraltro, anche in presenza di una clausola di “foro esclusivo” (quella che consente di predeterminare la competenza di uno Stato - a prescindere da altri criteri che altrimenti interverrebbero automaticamente), è spesso possibile portare la causa in Italia grazie al combinato disposto di normative internazional-privatistiche e, da pochi anni, anche europee.  Il diritto europeo infatti appronta alcune tutele prevalenti che consentono di assorbire e superare – in taluni casi - la trappola di una clausola di “foro esclusivo” di un paese extraeuropeo.
Per esempio, un agente di commercio che reclami crediti di lavoro o procacceria da azienda sammarinese, a determinate condizioni può rivolgersi vittoriosamente al Giudice Italiano del proprio domicilio italiano, anche quando l’azienda sammarinese eccepisca  il difetto di giurisdizione in base alla clausola di “foro esclusivo”.
Ma anche nel caso meno fortunato (ovvero quello nel quale sia impossibile configurare una giurisdizione italiana sul rapporto con San Marino), una causa davanti a giudice sammarinese non è necessariamente destinata a esiti “infausti”: la Repubblica di San Marino sta compiendo sforzi per non rientrare nella “black list” internazionale dei paesi fiscalmente birboni, ed è anche probabile che un giudice di tale paese possa soppesare le controversie con un certo “favor” per cittadini e società straniere, anche solo per non rafforzare la diffusa idea di uno Stato “pirata”. Ovviamente sempre che si sia nelle condizioni di presentare lo “jus persequendi judicium” in modo corretto!
 
avv.Enrico Gorini
Rimini