E’ Agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli stessi possono svolgere esclusivamente l’attività appena indicata, nonché attività connesse o strumentali alla medesima (cfr. art. 128-quater, comma 1, del TUB).
Gli Agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario offra solo alcuni specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all'Agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati (cfr. art. 128-quater, comma 4, del TUB).
Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall'Agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
I contratti che possono essere oggetto di conclusione e promozione da parte dell’Agente sono quelli relativi alla attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma per la cui individuazione si rimanda all’art. 3 del D.M. 17/2/2009, n. 29.
Sono compatibili, e dunque esercitabili da parte di un Agente in attività finanziaria, le attività di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario, fermo restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, albo o registro.
La riforma del T.U.B. ha portato con sé una chiara differenziazione fra la figura dell’Agente in Attività Finanziaria e quella del Mediatore Creditizio. Per quanto riguarda la “formalizzazione” dei rapporti tra il Mediatore Creditizio e le banche o gli intermediari finanziari tutto è legato alle forme degli accordi regolati secondo il diritto commerciale, mentre per gli Agenti in Attività Finanziaria la cosa è completamente differente.
Il rapporto di lavoro fra Agenti in Attività Finanziaria e l’intermediario finanziario o la banca può essere regolato da un contratto di lavoro dipendente (i contratti applicati, in genere, sono quello del credito oppure del commercio) oppure da un contratto di agenzia così come regolato dal Codice Civile (art. 1242 e seg.).
Ad oggi non sono stati firmati ancora dei contratti collettivi di lavoro per queste categorie per vari motivi, fra i quali l’ancora basso numero di Agenti in Attività Finanziaria presenti sul mercato e il numero eccessivo di associazioni di categoria, ognuna di esse, quindi, scarsamente rappresentativa per poter esercitare una efficace azione a favore della categoria che, comunque, ha all’attivo ancora pochi iscritti (vedi i numeri dell’O.A.M.) .
Per quanto riguarda gli Agenti in Attività Finanziaria, il cui rapporto è regolato dal contratto degli Agenti di Commercio (finora l’unico che possa essere applicato), deve essere loro riconosciuta l’indennità di clientela al termine del rapporto ed il termine di preavviso.
Pur essendoci una chiara indicazione della norma sul tipo di contratto da applicare agli Agenti, alcuni problemi permangono, quali, per esempio, quelli legati all’iscrizione nel Registro delle Imprese da parte dell’Agente in Attività Finanziaria, dove si attende un chiarimento da parte del Ministero del Lavoro, che risolva anche i problemi relativi all’iscrizione presso le Camere di Commercio.
Una ulteriore caratteristica del contratto di Agenzia è che il soggetto persona fisica è tenuto oltre alla contribuzione I.N.P.S. anche a quella Enasarco.
Sia gli Agenti che i Mediatori, a loro volta, devono sempre applicare ai loro collaboratori (quelli non assunti come lavoratori dipendenti) il contratto di agenzia di commercio e quindi sono soggetti alla contribuzione Enasarco.
 
                                                                                                                                                                                                                                               Avv.Maria Rosaria Pace
                                                                                                                                                                     www.avvocatopace.com