Spesso accade come il contenuto del mandato di agenzia venga unilateralmente predisposto dalla preponente, senza che all’agente sia lasciato uno spazio di trattativa soprattutto in relazione alla determinazione degli obblighi contrattuali della controparte che ineriscono le modalità di svolgimento del rapporto.
La conseguenza di quanto sopra è che mentre gli obblighi dell’agente e le modalità di svolgimento della sua attività sono minuziosamente regolati, nei tempi e modalità (spesso addirittura imponendo una dettagliata reportistica settimanale o addirittura giornaliera relativa alle visite, piuttosto che lo svolgimento di attività di back office quali caricamento dati o altre onerose attività di post vendita- sulla cui ammissibilità vi sarebbero comunque seri dubbi), quelli della mandante vengono limitati a quelle più essenziali e necessarie, quali il pagamento delle provvigioni e la trasmissione degli estratti conto (raramente viene previsto l’obbligo di consegna di copie delle fatture).
Non solo: in gran parte dei mandati predisposti unilateralmente dalle preponenti, dall’inadempimento dell’agente ad uno solo degli obblighi di cui sopra viene contrattualmente fatta discendere – tramite la previsione di apposita clausola- la risoluzione di diritto del rapporto, con la perdita delle indennità di cessazione, mentre non è dato ricavare, nella stragrande maggioranza di tali casi, un corrispondente meccanismo di difesa a favore dell’agente il quale dovrà dimostrare un grave inadempimento della mandante “che non consenta la prosecuzione neppure temporanea del rapporto” per poter procedere alla cessazione del medesimo e mantenere i suoi diritti alle dette indennità (recesso per giusta causa e/o grave inadempimento della mandante tali in ogni caso da ledere in modo irreversibile il particolare vincolo fiduciario sussistente tra preponente e agente).
 Per comprendere la portata del problema si ricorda come talvolta la giurisprudenza abbia negato la sussistenza della giusta causa o della portata risolutoria dell’inadempimento della mandante laddove la medesima non abbia saldato una o più fatture provvigionale nel caso in cui gli importi non fossero di “consistenza tale da pregiudicare la posizione dell’agente…”.
Si dovrà dunque aver riguardo, in tali casi e comunque in via generale, agli obblighi previsti dalla normativa generale codicistica a carico della mandante quali l’esclusiva (art. 1743 c.c), quelli enunciati nell’art. 1748 c.c. in tema di diritti dell’agente alle provvigioni, piuttosto che quelli previsti dall’art. 1749 c.c. quali la messa a disposizione delle informazioni e della documentazione relativa ai beni e servizi oggetto del mandato, di comunicare l’accettazione e l’esecuzione degli ordini, di consegnare trimestralmente un estratto conto provvigionale e, soprattutto, l’obbligo di comportarsi con l’agente secondo correttezza e buona fede.
 L’importanza ed il ruolo che tale obbligo generale gioca nel mandato di agenzia a tutela della posizione dell’agente, è stato sottolineato, finalmente in modo compiuto e chiaro, in una recente sentenza della Cassazione (nr. 10732 del 2019) ove è stato evidenziato come lo stesso costituisca un vero e proprio “obbligo di protezione della sfera giuridica della controparte” dalla cui violazione può ben conseguire una specifica e distinta responsabilità della mandante. Per la verità, già in passato era stata ritenuta la violazione dell’obbligo di buona fede non solo nel caso in cui una parte avesse agito con il doloso proposito di recare pregiudizio all’altra parte, ma anche nel caso in cui il comportamento da essa tenuto “non fosse improntato alla diligente correttezza ed al senso di solidarietà sociale che integrano, appunto, il contenuto della buona fede (Cass.nr. 12310/99)”. In questa pronuncia, tuttavia, si evidenzia come gli obblighi di buona fede e correttezza, la cui importanza è ribadita nella Direttiva Cee 653/86 che ha riformato in parte la materia, debbano trovare particolare applicazione nel rapporto di agenzia. Pertanto, è stato rilevato come in caso di valutazione della giusta causa di recesso da parte dell’agente l’accertamento del Giudice non può essere limitato alla verifica delle condizioni contrattuali regolanti il solo rapporto agenziale ma - in virtù dell’obbligo sancito dall’art. 1749 c.c.-  deve essere considerata, comunque, ogni invasione, comunque lesiva, che viola i principi di lealtà e di buona fede degli interessi delle parti. La portata di questa pronuncia è evidente, laddove si pensi che riguardava la violazione di norme contrattuali, commessa dalla Banca preponente nei confronti dei terzi clienti e che, appunto, tale violazione è stata considerata lesiva dell’obbligo generale di protezione della posizione dell’agente che aveva acquisito i medesimi clienti tanto da fondare la giusta causa di recesso da parte di quest’ultimo.
 In questa ottica, tracciata con immediata chiarezza sono pertanto da inquadrarsi le più attente pronunce dei giudici di merito, che hanno ritenuto come la reiterata negligenza e scarsa accuratezza della mandante nell’evasione degli ordini e nelle consegne (dunque non la totale mancata evasione..) possa pregiudicare in modo grave la credibilità e la figura professionale dell’agente, fino a giustificarne il recesso per giusta causa (T. Milano sez. Lav., 2015), così come anche l’adozione di una di una politica dei prezzi tale da rendere sostanzialmente inutile l’attività promozionale svolta dall’agente (Cass. 1995 nr. 1142). Possiamo pertanto affermare come, sia pur lentamente e talvolta con scarti e deviazioni, la giurisprudenza proceda a riconoscere e dare concreta attuazione all’ampio “ombrello” costituito dalla generale categoria della buona fede e correttezza, previsto dall’art. 1749 c.c., che la mandante deve osservare nel rapporto a protezione della posizione dell’agente e che va ben al di là dei singoli obblighi enucleati sia dal contratto individuale che dalla normativa codicistica.