Con il DL n.34/2020 c.d. "decreto rilancio" sono stati stanziati 55 miliardi di euro di risorse per sostenere imprese, artigiani, commercianti, professionisti, lavoratori e famiglie nella nuova fase di ripresa economica e sociale del Paese con misure di interesse anche per gli agenti di commercio e promotori finanziari
Disposizioni in materia di IRAP
A norma dell’art. 24 alle imprese che hanno un fatturato compreso fra 0 e 250 milioni di euro viene cancellata la rata di saldo 2019 e del primo acconto 2020 dell’Irap dovuta a Giugno 2020
Contributo a fondo perduto
L’art.25 dispone lo stanziamento di 6,2 miliardi di euro a favore di soggetti titolari di reddito di impresa, lavoro autonomo e titolari di partita iva con ricavi o compensi non superiori ai 5 milioni di euro, che non abbiano cessato l’attività prima del 31 marzo 2020
Il contributo spetta a condizione che:
  • l’ammontare del fatturato e corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto dell'ammontare del fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2019 e a chi abbia iniziato l’attività a partire dal primo gennaio 2019.
L’ammontare del contributo viene calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato di aprile 2019, in misura pari a:
• 20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso;
• 15% per soggetti con ricavi o compensi compresi fra 400.000 e 1 milione di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso;
• 10% per i soggetti con ricavi o compensi fra 1 e 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso.
Il contributo minimo, che verrà erogato a giugno dall’Agenzia delle Entrate e non concorrerà alla formazione della base imponibile, è pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Credito d’imposta sugli affitti commerciali
Art 28: Per coloro che hanno ricavi inferiori ai 5 milioni di euro spetta un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso diverso da quello abitativo.Il credito d’imposta è parametrato all’importo versato a marzo, aprile e maggio a condizione che i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. 
Cumulabilità
L’art. 75 dispone che il bonus di 600€ legato all’articolo 28 riguardo agli agenti di commercio che versano nella gestione commercianti è ora cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità. 
Per richiedere l’indennità di marzo, e avere di conseguenza anche quella di aprile, si hanno 15 giorni di tempo dall’entrata in vigore del DL 34/2020 per presentare la domanda sul sito dell’INPS.
Indennita’ lavoratori autonomi
A norma dell’art. 84 l'indennità pari a 600€ per il mese di marzo viene estesa anche al mese di aprile.
Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accise
A decorrere dal 1 gennaio 2021 vengono soppresse, ai sensi dell’art. 123, le c.d. “clausole di salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.
Ecobonus e sismabonus al 110%
Art.119 Detrazione fiscale al 110% delle spese per i lavori di riqualificazione energetica e/o antisismica con l’importante possibilità di cedere il relativo credito fiscale. La detrazione è relativa alle spese sostenute tra 1/7/2020 e il 31/12/2021 per interventi di isolamento termico e altri interventi di efficientamento energetico. 
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro 
Art 120: credito di imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, entro gli 80.000 euro per beneficiario. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. 
Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro 
Art 125: A coloro che svolgono attività d'impresa, arte o professione viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.
Versamenti sospesi fino a settembre 
Ai sensi dell’art. 126 viene prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio ai sensi dell’articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o in 4 rate mensili a partire dal 16 settembre2020.
Coloro che sono residenti a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza usufruiscono della sospensione del versamento IVA se hanno subìto una riduzione del fatturato di almeno il 33% indipendentemente dalla soglia di fatturato dei 50 milioni.