Per decadenza legale si intende la preclusione dell’esercizio del diritto da parte del titolare per il mancato compimento di un attvità o di un determinato atto nei termini previsti dalla legge.
Come è noto l’art. 1751 c.c dispone che: “L’agente decade dal diritto all’indennità prevista nel presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di fare valere i propri diritti”.
Ad interrompere la decadenza è sufficiente qualsiasi atto, anche stragiudiziale, con il quale l’agente richiede alla mandante il pagamento dell’indennità ex art. 1751 c.c.
Da tale momento decorrerà il termine di prescrizione decennale.
Chiarite le statuizioni del codice civile, resta da vedere cosa succede invece in caso di indennità previste dagli Accordi Economici Collettivi, sia settore industria che settore commercio.
Questi ultimi, in realtà, non prevedono alcun termine di decadenza dal diritto alle indennità ivi previste.
Ma tale conclusione non deve condurre a facili entusiasmi.
Infatti, non bisogna dimenticare che i predetto A.E.C. rivestono una funzione integrativa della legge al fine della sua piena applicazione; onde per cui, si può tranquillamente affermare che anche le indennità previste dalla normativa collettiva saranno ugualmente soggette alla decadenza annuale stabilita dalla legge.


Tutte le indennità di fine rapporto e, dunque, l’indennità suppletiva di clientela, l’indennità meritocratica, il F.I.R.R., l’indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale, l’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., l’indennità di incasso e l’indennità di mancato preavviso, non sono soggette a IVA ex art. 2, co. 3 lett. A) D.P.R. 633/1972, vista la loro natura risarcitoria, non essendo in alcun modo correlate ad una prestazione di servizio e di conseguenza fuori dal compo di applicazione IVA per mancanza del requisito soggettivo.
Con riferimento all’IRPEF, per le ditte individuali e le società di persone, il pagamento delle predette indennità costituisce reddito soggetto a tassazione separata e quindi occorrerà operare la ritenuta d’acconto IRPEF del 20%; per le società di capitali, invece, il pagamento di tali indennità costituisce reddito di impresa e quindi non dovrà essere operata alcuna ritenuta.
Sull’indennità sostitutiva del preavviso vanno corrisposti i contributi previdenziali Enasarco nei limiti del massimale, ma il periodo non lavorato non è utile ai fini pensionistici.
Avv. Alessio Pistone
www.studiolegalepistone.it