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Commento alla sentenza della Corte di Cassazione Civile - Sezione Lavoro, Sentenza 20 agosto 2018 n. 20821

A cura dell'Avvocato Maria Rosaria Pace

Durante il rapporto d'agenzia vi sono diversi obblighi ,sia in capo all'agente sia in capo alla Casa Mandante che devono essere adempiuti, come ad esempio a titolo esemplificativo l'obbligo di agire secondo lealtà e correttezza commerciale ,l'obbligo di informazione ,l'obbligo di mettere a disposizione l'uno dell'altro le notizie delle quali vengano a conoscenza.
Tali obblighi (insieme a molti altri previsti dalla contrattazione collettiva) dovranno essere adempiuti anche in seguito alla cessazione del rapporto quando viene concesso di lavorare durante il periodo di preavviso.
Si ricorda che il preavviso,in caso di dimissioni dell'agente plurimandatario sarà pari a 3 mesi e pari a 5 mesi per i monomandatari;
In caso di disdetta ad opera del preponente :
Agente o rappresentante operante in forma di plurimandatario:
- tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
- quattro mesi nel quarto anno di durata del rapporto;
- cinque mesi nel quinto anno di durata del rapporto;
- sei mesi di preavviso, dal sesto anno in poi.
Agente o rappresentante operante in forma di monomandatario:
- cinque mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto;
- sei mesi per gli anni dal sesto all'ottavo anno;
- otto mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi.
In alternativa al preavviso, la parte che recede potrebbe decidere di porre immediatamente termine al rapporto, dovendo in tal caso corrispondere all'altra parte l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, a titolo di risarcimento per l'attività che non verrà da lui svolta in tale periodo e, dunque, per il mancato guadagno, calcolata secondo quanto stabilito dagli Accordi Economici Collettivi .
Le motivazioni alla base di un recesso ex nunc da parte della Mandante sono da ricercare nella volontà di non collaborare più con l'agente che ,presumibilmente, durante il periodo di preavviso opererà scelte in suo favore e non nell'interesse della Mandante.
Frequentemente accade infatti che l'agente inizi a cercare un nuovo mandato o, comunque, dirotti i propri sforzi a favore di altre Mandanti e trascuri, o addirittura ometta in toto , la promozione degli affari a favore della preponente che ha operato il recesso( o alla quale è stata inviata la lettera di dimissioni) causando a quest'ultima un danno in termini di calo del fatturato e possibile perdita dei clienti, rendendosi così contrattualmente inadempiente.
Nella sentenza richiamata (20821/2018), la Corte di Cassazione ha ribadito che nel corso del periodo di preavviso il rapporto di agenzia è in atto a tutti gli effetti e che l'agente è obbligato a svolgere la propria attività a favore della preponente con diligenza ,così come ribadito dagli Accordi Economici Collettivi i quali stabiliscono che "Durante la prestazione del periodo di preavviso il rapporto decorre regolarmente, con tutti i diritti e gli obblighi connessi al mandato".Qualora l'agente cessi di svolgere regolarmente il mandato, la Casa Mandante sarà ,dunque , legittimata ad operare immediatamente la scelta di concludere il contratto per grave inadempimento dell'agente "che non consentisse la prosecuzione del rapporto, neanche temporaneamente, durante il periodo di preavviso" e a rivendicare il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e al contempo ,ricorrendone i presupposti, a richiedere il risarcimento dei danni.Chiaramente è necessario che tale volontà sia manifestata attraverso la comunicazione all'agente dell'acquisizione di informazioni configuranti un inadempimento contrattuale .
Infatti ,nel l caso sottoposto all'attenzione della Corte ,è stato escluso il diritto della preponente all'indennità sostitutiva del preavviso da parte dell'agente che aveva rallentato la propria attività, in quanto la Casa Mandante non aveva formalmente comunicato la cessazione immediata del rapporto, di fatto tollerando e accettando "la prestazione così come resa, anche se non rispettosa degli obblighi contrattuali ".
Poiché l'accondiscendenza della mandante agli inadempimenti dell'agente costituisce, anche nel corso del rapporto, accettazione e conseguentemente la perdita del diritto di rescindere il mandato d'agenzia per fatto imputabile all'agente, Casa Mandante dovrà avere l'accortezza di contestare sempre all'agente, per iscritto, tutte le mancanze rilevate.
Al fine di evitare che accada una irregolarità nel corso del preavviso con conseguenti danni in tema di fatturato ,sarà possibile inserire all'interno dell'accordo negoziale una clausola "risolutiva espressa in corso di preavviso "ove si fa riferimento alla eventuale cessazione del rapporto immediata nel caso in cui le parti ,nel corso del rapporto ,non adempiano agli obblighi previsti contrattualmente.