Sovente mi è capitato di dover affrontare il “problema” degli acconti provvigionali e della loro restituzione nel caso in cui siano corrisposte in eccesso..Di recente si sono occupate di tale tema sia la giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile Sezione lavoro 20/3/2015 n. 5715), sia la giurisprudenza di merito (Tribunale di Monza Sezione Lavoro 7/7/2015);
Il contenzioso che nasce tra agente e preponente, relativamente alla  restituzione degli anticipi sulle provvigioni, si verifica per lo più al momento della cessazione del rapporto di agenzia, in particolare nel caso in cui sia l’agente a recedere dal contratto.
Si verifica tale  questione, spesso, nel momento in cui Casa Mandante abbia  corrisposto all’agente  delle provvigioni in eccesso, rispetto a quelle effettivamente maturate da quest’ultimo oppure delle provvigioni in esubero rispetto ai crediti dell’agente, derivanti a qualsiasi titolo dal rapporto di agenzia.
Le sentenze richiamate, che si inseriscono in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia, parlano di  restituzione in via giudiziale, ai sensi dell’ art. 2033 del Codice Civile, degli anticipi provvigionali corrisposti in eccesso ad un agente.
I presupposti di tale restituzione sono indicati di seguito:
  • che nel mandato  di agenzia sia specificato che trattasi di un “anticipo provvigionale soggetto a successivo conguaglio”;
  • che nell’oggetto delle fatture sia inserita la dicitura “anticipo provvigionale” e non la dicitura “provvigioni” oppure quella “minimo garantito”;
  • che da parte della Casa Mandante,  l’avvenuto pagamento degli anticipi provvigionali sia provato in via documentale (ad esempio attraverso la produzione in giudizio delle copie delle disposizioni di bonifico bancario o altro strumento di pagamento);
 
  • che la preponente dimostri in giudizio la mancata maturazione, da parte dell’agente, del diritto alle provvigioni ricevute, all’interno della durata del contratto di agenzia.
 
Proprio in riferimento alla dicitura bisogna fare attenzione alla terminologia utilizzata, ossia se si utilizza in fattura “fisso minimo garantito”, l’agente può sentirsi tranquillo in quanto l’importo erogato non può essere soggetto a conguaglio a debito nel caso l’agente percepisca somme inferiori a quanto percepito a titolo di “fisso”.
Qualora si usasse il termine “acconto”, invece, ne è prevista la restituzione.
Purtroppo, a volte accade che gli agenti si trovino a restituire delle somme alla Casa Mandante talmente sproporzionate,  perdendo così la possibilità di ottenere indennità di fine rapporto in quanto si vanno a “compensare” con i debiti provvigionali.
Il mio consiglio è , quindi, quello di verificare in corso di mandato la situazione e fare un calcolo delle provvigioni e/o acconti fino a quel momento percepiti onde evitare di trovarsi in situazioni economiche spiacevoli all’atto della cessazione del rapporto di agenzia.
 
 
 
                                                                                    Avv. Maria Rosaria Pace

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