Il patto di non concorrenza post contrattuale, inserito nel mandato di agenzia,  è una norma regolata dall’art. 1751 bis. C.c.  la quale prevede che l’Agente o rappresentante operante come persona fisica e/o giuridica avrà diritto ad una specifica indennità di natura “non provvigionale”, dopo la cessazione rapporto, e che gli vieterà di poter svolgere attività con aziende concorrenti.
Il patto che limita la concorrenza  da parte dell’Agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto.
In caso di dimissioni dell’Agente o rappresentante, non motivate da inadempimento del Preponente né da pensionamento di vecchiaia o di anzianità Inps né da grave inabilità, che non consenta più lo svolgimento dell’attività, la misura dell’indennità è ridotta al 70%, limitatamente al caso dell’agente plurimandatario  e in relazione ad un mandato che non rappresenti più del 25% dei suoi introiti.
Il patto di non concorrenza non può essere modificato in via unilaterale; inoltre,  non viene ritenuta legittima la clausola che attribuisca al Preponente il potere discrezionale di svincolarsi dal patto di non concorrenza dopo la cessazione del rapporto di agenzia poiché in tali casi l’obbligato alla non concorrenza ha già orientato le proprie scelte in ragione del vincolo contrattuale.
Tuttavia, si potrebbe derogare  a tale clausola qualora sia fissato un termine, in pendenza di rapporto, entro il quale Casa Mandante può esercitare il recesso.
Le Case Mandanti spesso omettono di calcolare l’indennità del patto di non concorrenza, e/o la stessa viene calcolata erroneamente oppure, all’atto delle cessazione del rapporto (invio della disdetta), comunicano che non intendono avvalersi del patto di non concorrenza, liberando di fatto l’Agente.
Il mio consiglio, pertanto, è quello di non accettare, sia in pendenza di mandato che al momento della sua cessazione, modifiche unilaterali al patto di non concorrenza, in quanto  rappresentano una voce economicamente rilevante (spesso ignorata) del totale indennità spettanti all’Agente, e di rivolgersi ad un legale di fiducia, esperto in materia, per una corretta quantificazione di tale indennità.
                                                                                                                                                                               Avv. Maria Rosaria Pace                                                                                                                                                          www.avvocatopace.com