Originariamente, l'indennità era dovuta esclusivamente in ipotesi di scioglimento del contratto a tempo indeterminato per fatto non imputabile all'agente, ed in misura rigidamente proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del rapporto; l’indennità aveva natura compensativa per l'incremento patrimoniale apportato al preponente e natura risarcitoria: per il danno patito dall'agente a causa dello scioglimento del rapporto.   La legge 911 del 1971 modifica l'indennità ex art. 1751 c.c.: Il diritto dell'agente all'indennità viene esteso ad ogni ipotesi di scioglimento del rapporto, anche derivante da suo recesso volontario o da fatto a lui imputabile .Questa indennità si avvicina al TFR del lavoro subordinato che invece si caratterizza come retribuzione differita Per effetto della direttiva Comunitaria 86/653/CEE il legislatore italiano ha modificato altre due volte l'art.1751 c.c. fino a fargli assumere la veste attuale, con la duplice funzione compensativa e risarcitoria (l'indennità è dovuta sia per i rapporti a tempo indeterminato che determinato)   Alla cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: • che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; • che il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti ( le due condizioni sono cumulative) . Entrambe le ipotesi sottendono un ruolo attivo dell'agente: i nuovi clienti o lo sviluppo degli affari devono essere conseguenza dell'attività dell'agente. (esempio: in presenza di massicci investimenti pubblicitari da parte del preponente il nesso di causalità si attenua e di conseguenza potrà determinarsi una diminuzione equitativa dell'indennità)    E' necessario altresì che i clienti nuovi procurati dall'agente, o i clienti preesistenti con cui costui ha sviluppato il giro d'affari, continuino ad intrattenere rapporti commerciali con il preponente per un apprezzabile lasso di tempo: di conseguenza il diritto all'indennità non sorgerà qualora appaia certo che il preponente non potrà beneficiare della clientela procurata o sviluppata dall'agente.Il valore dell'indennità deve risultare equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e, in particolare, delle provvigioni che l'agente perde e che avrebbe conseguito, se il rapporto fosse continuato, dagli affari con I clienti da lui procurati ex novo o sviluppati.   Nel caso in cui il preponente non possa ricevere vantaggi a causa di una sua scelta volontaria ( Ad esempio nel caso di cessata produzione o commercializzazione dei beni promossi dall'agente), la dottrina più autorevole esclude il diritto all'indennità e anche parte della giurisprudenza di merito.La Cassazione (sent. n.9317 del 2002) ammette il pagamento dell'indennità in caso di liquidazione volontaria dell'attività del preponente in ragione della natura compensativa dell'emolumento.   L'onere di provare la sussistenza dei presupposti per la corresponsione dell'indennità spetta all'agente. Qualora manchi la prova anche di un solo presupposto, nulla spetterà all'agente.L'agente può comunque avvalersi di ogni mezzo di prova: Prova testimoniale (di clienti, capi area, dipendenti,agenti subentrati ecc.)_ Interrogatorio formale del preponente, esibizione dei libri contabili ex art. 210 cpc   L'indennità non è dovuta quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (c.d. recesso per giusta causa); Quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; Quando ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia; l’onere della prova di queste condizioni impeditive, grava ovviamente sul preponente.   Ai sensi dell’art. art. 1751 3° comma, l'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad una indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni o, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione( con il termine retribuzioni, ci si riferisce non soltanto alle provvigioni ma anche a tutti gli altri pagamenti effettuati all'agente (es. rimborso spese; remunerazione dell'attività di incasso) .    La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni” : il risarcimento ha carattere cumulativo rispetto all'indennità ed è meramente eventuale; esso è  riferibile a danni uletriori rispetto a quelli che trovano ristoro con l'indennità, derivanti da un inadempimento contrattuale del preponente o da un fatto illecito a lui imputabile( art.. 1751 cod.civ. 4° comma)   L'agente decade dal diritto all'indennità se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere I propri diritti. La comunicazione può essere fatta anche in via stragiudiziale (racc. a.r.). E' ammissibile, con gli ovvii limiti probatori, anche la comunicazione orale.Il termine prescrizionale invece è di anni 10.   Una caratteristica peculiare della disciplina italiana del contratto di agenzia è costituita dal ruolo centrale assunto dai contratti collettivi, accordi privatistici stipulati tra le associazioni aderenti alle varie federazioni dell’industria e del commercio da una parte e le associazioni sindacali nazionali degli agenti di commercio dall’altra.   La contrattazione collettiva si pone infatti come uno strumento importante di integrazione della disciplina codicistica Gli AEC sono contratti di diritto privato e pertanto hanno efficacia vincolante limitatamente ai soggetti iscritti alle associazioni sindacali stipulanti.   Gli AEC trovano applicazione anche quando sono richiamati espressamente nel contratto (richiamo espresso) oppure quando il preponente, pur non essendovi tenuto, ha sempre applicato il contratto collettivo (richiamo tacito) Gli A.E.C. prevedono tre componenti dell’indennità di cessazione del rapporto: l'indennità di Risoluzione del rapporto (FIRR) ,da accantonare anno per anno presso l'Enasarco, l'indennità Suppletiva di clientela da corrispondersi alla fine del rapporto dal preponente, l'indennità Meritocratica o Aggiuntiva anch'essa da corrispondersi alla fine del rapporto dal preponente   L’indennità di risoluzione spetta all'agente in tutti i casi di cessazione del rapporto ad eccezione delle ipotesi in cui ciò avvenga ad iniziativa del preponente perconcorrenza sleale o violazione del vincolo del monomandato   Viene erogata direttamente dall'Enasarco gli AEC prevedono che per il calcolo delle tre indennità previste si tenga conto di tutte le, comunque denominate, percepite dall'agente (es: a titolo di rimborso o concorso spese o di premio)   L’ indennità suppletiva di clientela spetta all'agente alla cessazione del rapporto ad eccezione delle ipotesi in cui il contratto si sciolga per fatto imputabile allo stesso: non si considerano fatti imputabili all'agente le dimissioni dovute ad invalidità permanente e totale o successive al conseguimento della pensione di vecchiaia (ENASARCO), semprechè tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno; viene determinata applicando alle provvigioni riscosse dall'agente nel corso del rapporto aliquote crescenti dal 3 al 4% in relazione alla durata del medesimo ;viene corrisposta direttamente dal preponente in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto .In aggiunta agli importi previsti dalle indennità di risoluzione e dall'indennità suppletiva di clientela, sarà riconosciuto all’agente o rappresentante un ulteriore importo a titolo di indennità meritocratica o aggiuntiva, a condizione che, alla cessazione del contratto, egli abbia apportato nuovi clienti al preponente e/o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, in modo da procurare al preponente anche dopo la cessazione del contratto sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.