Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 30 gennaio – 1° aprile 2014, n. 7567

Omissis …..
"L'agente di commercio puo` recedere per giusta causa per il caso in cui la preponente, in virtu` del mutamento dei rapporti commerciali tra quest'ultima e una societa` terza, diminuisca drasticamente il suo portafoglio clienti, la zona di competenza e conseguentemente il fatturato sviluppatile (ad es. dimezzandolo)?".
Il motivo e` fondato. 
La Corte territoriale, pur avendo riconosciuto che la riduzione dell'area commerciale, era stata causata da un mutamento del quadro commerciale ricollegabile ad un accordo intervenuto tra Nextiraone, Alcatel e Comtel e quindi pur avendo riconosciuto anche la giusta del recesso da parte dell'agente, il quale aveva il diritto di esclusiva nella zona costituita dalla province di Trento e Bolzano, ha tuttavia escluso l'inadempimento della societa` mandante, affermando che il fatto di un terzo aveva condizionato la scelta operativa delle parti.
L'affermazione non e` condivisibile, in quanto la societa` preponente con il suo comportamento ha comunque determinato la drastica riduzione degli affari dell'agente e della sua zona di competenza, non potendosi giustificare l'esclusione di un profilo di colpa della stessa societa` con il richiamo alla strategia di vendita della Acatel, societa` terza, che aveva sottratto l'area commerciale di vendita di prodotti piu` produttiva affidandola alla concorrente Comtel proprio per la zona riservata al M. .
2.1 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1751 Cod. Civ., nonche´ vizio di motivazione circa piu` punti decisivi della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 CPC).
La censura investe la parte della sentenza impugnata che ha escluso l'applicabilita` della richiamata norma civilistica, ritenendo che la disciplina degli accordi economici collettivi fosse piu` favorevole rispetto a quella legale.
Il M. a sostegno del proprio assunto richiama sentenza 23 marzo 2006, in causa C-465-04, della Corte di Giustizia delle Comunita` Europee ed anche precedenti di questa Corte, evidenziando che sussistevano tutte le condizioni previste per l'indennita` di cessazione del rapporto ex art. 1751 Cod. Civ., avendo esso ricorrente "sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti" ed apparendo equo il pagamento di tale indennita` "tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde".
Viene formulato al riguardo il seguente quesito di diritto: "In materia di indennita` di cessazione del rapporto di agenzia, il confronto tra la disciplina di cui all'art. 1751 Cod. Civ. e la disciplina collettiva va effettuato ex ante,ossia la momento della stipulazione del contratto di agenzia commerciale, oppure ex post, cioe` alla cessazione del rapporto, tenendo conto dei risultati concreti cui condurrebbe l'applicazione di diversi parametri (legale o collettivo) nel caso concreto?".
2.2 Il motivo e` fondato in base alle seguenti considerazioni. L'art. 1751 Cod. Civ. cosi` recita:
"All'atto della cessazione del rapporto, il preponente e` tenuto a corrispondere all'agente una indennita` se ricorrono le seguenti condizioni:
- l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
- il pagamento di tale indennita` sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti".
Lo stesso articolo prevede che "L'importo dell'indennita` non puo` superare una cifra equivalente ad una indennita` annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dagli agenti negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione".
Lo stesso art. 1751 al penultimo comma dispone che le disposizioni ivi contenute "sono inderogabili a svantaggio dell'agente".
Il testo attualmente vigente della richiamata norma rappresenta il risultato di successivi interventi del legislatore, che, modificata l'originaria norma del codice con il D.Lgs. 10 settembre 1991 n. 303 (emanato in attuazione della Direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti), a seguito di procedura di infrazione avviata dalla Commissione delle Comunita` Europee, ha ancora innovato tale disciplina con il D.Lgs. 15 febbraio 1999 n. 65, allo scopo di dare piu` fedele attuazione alla direttiva comunitaria in materia, come stabilito dalla legge di delega 24 aprile 1998 n. 128.
Occorre, dunque, che all'atto della cessazione del rapporto,si presti particolare attenzIone alle indennità che permangono in capo all'Agente pur in presenza di una risoluzione per "giusta causa".

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