La sentenza n. 12544 del 10 maggio 2019 affronta il delicato tema dell'indennità di incasso nel rapporto di agenzia commerciale, prevista espressamente dall’Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio (A.E.C.).
In particolare, l'art. 5 A.E.C. settore Commercio prevede che: “Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, o di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746 c.c., ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale”.
L’obbligo di stabilire il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l’agente o rappresentante svolga la sola attività di recupero degli insoluti.
L'A.E.C. settore Industria consente invece che detta indennità venga riconosciuta in forma provvigionale.
Il tema dell'efficacia delle clausole contrattuali del mandato di agenzia che contrastino con il comportamento concludente successivo delle parti è stato molto discusso perché inizialmente la Corte d'appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto non sussistere il diritto dell'agente alla corresponsione dell'indennità in oggetto, affermando che il contratto originario escludesse espressamente lo svolgimento dell'attività di maneggio denaro da parte dell'agente.
Successivamente, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Firenze, sostenendo il diritto dell'agente alla corresponsione della predetta indennità e ritenendo non determinante la sola interpretazione letterale del contratto alla luce del comportamento concludente delle parti, seppur postumo alla stipula del mandato.
Nel caso di specie, la società mandante faceva leva sul fatto che nessuna delle parti contrenti fosse iscritta ad una delle associazioni firmatarie del contratto collettivo, nonostante il mandato di agenzia richiamasse l'A.E.C. del 26/02/2002.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12544 del 10 maggio 2019 ha chiarito, però, che a nulla rileva il fatto che le parti non siano iscritte ad una delle associazioni firmatarie, posto vi abbiano prestato adesione anche in forma implicita affermando che: “deve escludersi che l'omessa contestazione degli estratti conto provvigionali comporti una approvazione tacita di modifiche unilaterali apportate, con riguardo a condizioni economiche per alcuni specifici affari, dal preponente e, di conseguenza, una rinuncia dell'agente a maggiori compensi provvigionali, posto che la rinuncia tacita ad un diritto può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa".
Ne deriva che, la mancata formale contestazione da parte dell'agente degli estratti conto provvigionali trasmessi periodicamente dal preponente non sia di per sé idonea a costituire comportamento concludente circa l'accettazione di differenti condizioni economiche.
 
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