L’ attività di incasso va separatamente compensata e tassativamente conferita per iscritto nell’accordo negoziale, deve avere carattere continuativo e deve essere prevista la responsabilità per errore contabile,   nel caso in cui il relativo incarico sia stato conferito all’agente nel corso del rapporto…” Orbene, questa problematica può essere interpretata in via analogica, sottolineando che l’attività di incasso, cui l’agente è  obbligato durante il rapporto di agenzia, costituisce, senza dubbio, una prestazione accessoria, ulteriore rispetto a quella originariamente prevista dal contratto.
L’ art. 6 ( rubricato Provvigioni) degli A.E.C. Industria 2014 dispone quanto segue: “…….…..Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell'agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l'obbligo della riscossione”…., ed aggiunge che ………“L'obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento”
Per quanto concerne l’ammontare di tale provvigione,  l’art. 2225 Codice Civile prevede che: …” Il corrispettivo se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali  o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo”.
A sostegno di quanto affermato, recenti sentenze delle Cassazione hanno stabilito che: “ l’ammontare del compenso per l’attività di incasso debba essere proporzionale all’ammontare della provvigione entro limiti tra il 10% e il 15% della provvigione stessa”.
Una volta definita in linea generale la disciplina relativa all’indennità di incasso è d’uopo sottolineare come spesso le Case Mandanti al fine di eludere le richieste degli agenti per il riconoscimento dell’attività di incasso, indichino fin dall’origine del rapporto contrattuale o che nella provvigione di vendita è ricompresa quella dell’incasso oppure, caso ancor più frequente, delle aliquote per l’attività di incasso alquanto irrisorie, (ad esempio 0,1% - 0,2% - 0,3%)
Nei casi appena delineati, è opportuno analizzare lo schema negoziale che regola il rapporto tra le parti (Agente/Casa Mandante) nella sua interezza e, soprattutto, valutare nella fattispecie concreta il “peso“ dell’attività di incasso rispetto a quella di vendita, prendendo in considerazione, ad esempio, la spendita di tempo, i costi vivi da sostenersi (usura auto, carburante, pedaggio) che vanno a sommarsi alla mancanza di promozione degli affari, che lo si ripete, è l’attività principale dell’agente – ex art. 1742 c.c.
Al fine di poter formulare correttamente una richiesta per il riconoscimento dell’attività di incasso, che, si ricorda, soggiace ad un termine prescrizionale pari ad anni 5,  è opportuno che l’Agente abbia cura di conservare le distinte di incasso, copia dei titoli incassati, copia di un’eventuale delega bancaria, mail di sollecito all’incasso nonché le fatture ed estratti conto provvigionali ove molto spesso non vi è l’indicazione del compenso riconosciuto all’agente a titolo di incasso.


          Avv. Maria Rosaria Pace                          
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