Il rapporto di agenzia può cessare o ad iniziativa della Casa Mandante, vale a dire con disdetta, o ad iniziativa dell’Agente con dimissioni volontarie o dimissioni per fatto imputabile alla Casa Mandante.
Vorrei, in questo approfondimento, porre l’attenzione sull’importanza della forma della disdetta della Casa Mandante, sulle conseguenze tecnico giuridiche da essa scaturenti e i termini di decorrenza della disdetta.
Innanzitutto occorre sottolineare che la disdetta è un atto unilaterale recettizio, pertanto assume efficacia giuridica quanto l’altra parte (l’Agente) ne viene a conoscenza.
La disdetta con preavviso sottintende che il rapporto viene a cessare per una volontà autonoma da parte della Casa Mandante e non già per un grave inadempimento imputabile all’Agente, il che determina in favore dello stesso, il riconoscimento il diritto all’ indennità di fine rapporto.
È importante evidenziare inoltre, che entro 30 gg dalla data di ricevimento di comunicazione della disdetta, l’Agente può comunicare che non intende prestare il periodo di preavviso residuale, senza tuttavia poter richiedere un’indennità sostitutiva.
Fattispecie opposta si verifica quando Casa Mandante invia la disdetta senza preavviso non imputando, tuttavia, gravi inadempimenti a carico dell’Agente che hanno determinato la volontà di cessazione del rapporto.
In questi casi quindi all’Agente andrà corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso.
È bene ricordare che, contrariamente all’atteggiamento assunto dalle Case mandanti, i motivi di grave inadempimento devono essere indicati necessariamente nella prima missiva inviata all’agente, in quanto se le circostanze del grave inadempimento vengono indicate in epoca successiva all’invio della disdetta non assumono alcuna rilevanza giuridica, in quanto il rapporto viene cristallizzato nel momento in cui l’Agente riceve la disdetta.
Precisando che, nel periodo di preavviso le parti hanno gli stessi diritti ed obblighi contrattuali, su dati esperienziali mi duole evidenziare che le case mandanti durante il periodo di preavviso assumono un atteggiamento ostruzionistico che non consente all’Agente di poter svolgere regolarmente e serenamente la propria attività.
I casi più eclatanti sono:
 
  • mancato invio delle condizioni di vendita;
  • mancato invio del campionario;
  • mancato invito ai canvass aziendali;
  • rifiuto immotivato delle proposte d’ordine.
 
Come dovrà agire in questi casi l’Agente?
 
 
È opportuno, in linea generale e anche in questo caso ( periodo di preavviso), che l’Agente invii una diffida ad adempiere direttamente alla sede legale della Casa Mandante onde precostituirsi un elemento certo del grave inadempimento posto in essere dalla preponente al fine di poter richiedere il riconoscimento delle provvigioni non maturate nonché il risarcimento del danno per mancato guadagno per fatto imputabile alla Casa Mandante.
In casi estremi, è possibile previo una consulenza con un legale esperto in materia, poter recedere dal contratto senza perdere il diritto alle indennità di fine rapporto.
 
Raccomandando, ancora una volta, di NON RASSEGNARE MAI LE DIMISSIONI, tranne in casi particolarissimi….BUONA PROVVIGIONE A TUTTI!
 
 
 
                                                                                                                                                         Avv. Stefano Fierro
www.avvocatostefanofierro.com