Agenti Di Commercio / Indennità Preavviso- In caso di risoluzione di un rapporto di agenzia a tempo indeterminato, la parte recedente dovrà darne comunicazione scritta all’altra parte con un preavviso, la cui misura è dettagliatamente indicata rispettivamente dall’art.9 dell’A.E.C. del settore Industria del 20.3.2002 e dall’art. 10 dell’A.E.C. del settore Commercio del 16.2.2009 e successive modifiche ed integrazioni. Ambedue le norme contrattualistiche prevedono i medesimi termini di preavviso, vale a dire: A) Agente o Rappresentante operante in forma di plurimandatario: - 3 mesi per i contratti di durata da 0 a 3 anni - 4 mesi per i contratti di durata da 3 a 4 anni iniziati - 5 mesi per i contratti di durata da 4 a 5 anni iniziati - 6 mesi per i contratti di durata superiore a 6 anni. B) Agente o Rappresentante operante in forma di monomandatario: - 5 mesi per i contratti di durata da 0 a 5 anni iniziati - 6 mesi per i contratti di durata compresa fra 6 e 8 anni iniz. - 8 mesi per i contratti di durata superiore a 8 anni. Aspetto rilevante che occorre sottolineare è quello della parità dell’obbligo di preavviso delle parti contraenti, pertanto, in caso di recesso da parte dell’agente la durata del preavviso sarà di 5 ovvero 3 mesi, a seconda che si tratti di agenti operanti in forma di monomandatario o di plurimandatario. Il recesso del contratto di agenzia è previsto e disciplinato dall’art. 1750 c.c. il quale si riferisce all’ipotesi in cui il contratto sia stato configurato dalle parti come a tempo indeterminato. Esercitando il recesso, il contraente pone in essere un negozio unilaterale recettizio, i cui effetti si producono dal momento in cui la dichiarazione viene o dovrebbe venire a conoscenza della persona alla quale è destinata – ex artt 1334 c.c. – 1335 c.c. La Cassazione – sez. lavoro – con la sentenza del 24.11.2006 n° 24274 ha sancito la nullità della clausola che in qualsiasi forma renda più gravoso il recesso dell’agente. Nel giudizio di merito infatti la Cassazione ha esaminato un contratto che conteneva due distinte clausole ; la prima prevedeva l’obbligo per entrambe le parti di corrispondere all’altra l’indennità di mancato preavviso per l’ipotesi di esercizio del diritto di recesso con effetto immediato in carenza di una giusta causa; la seconda prevedeva una penale esclusivamente a carico del solo agente che avesse esercitato il diritto di recesso con effetto immediato in assenza di grave inadempimento della società rientrante nella nozione di “giusta causa di recesso”. Tale pronuncia, rispetto alla quale non risultano precedenti, è di fondamentale importanza, in quanto va a cristallizzare un concetto fondamentale: la parità del termine di preavviso . Pertanto, è da ritenersi che tutti i contratti di agenzia in cui è previsto uno “sbilanciamento” in favore della casa mandante di clausole relative al termine di preavviso, tali norme devono considerarsi nulle, sebbene possano rientrare in quelle clausole vessatorie a cui le preponenti tentano di conferire dignità giuridica con l’apposizione della doppia sottoscrizione – ex 1341 c.c. – 1342 c.c. Il consiglio che mi permetto di rinnovare a tutti i signori agenti è di rispettare, in caso di dimissioni, (da non rassegnare MAI !!!!) in maniera pedissequa i termini di preavviso così come prescritti dai propri A.E.C. di riferimento, onde evitare di trovarsi nella scomoda posizione di dover corrispondere alla casa mandante una somma di danaro relativa ai termini di preavviso non rispettati.
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