In caso di risoluzione di un rapporto di agenzia a tempo indeterminato, la parte recedente dovrà darne comunicazione scritta all’altra parte con un preavviso, la cui misura è dettagliatamente indicata rispettivamente dall’art.9 dell’A.E.C. del settore Industria del 30.07.2014 e dall’art. 10 dell’A.E.C. del settore Commercio del 16.2.2009 e successive modifiche ed integrazioni.
Entrambe le disposizioni prevedono i medesimi termini di preavviso, vale a dire:
A) Agente o Rappresentante operante in forma di plurimandatario:
  • 3 mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
  • 4 mesi nel quarto anno di durata del rapporto;
  • 5 mesi nel quinto anno di durata del rapporto;
  • 6 mesi di preavviso, dal sesto anno in poi.
B) Agente o Rappresentante operante in forma di monomandatario:
  • 5 mesi per i primi 5 anni di durata del rapporto;
  • 6 mesi per gli anni dal sesto all’ottavo;
  • 8 mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi.
 
Aspetto rilevante che occorre sottolineare è quello della parità dell’obbligo di preavviso delle parti contraenti, pertanto, in caso di recesso da parte dell’agente la durata del preavviso sarà di 5 mesi ove si tratti di agenti operanti in forma di monomandatario  ovvero di  3 mesi, per agenti operanti in forma di plurimandatario.
 
 Il recesso del contratto di agenzia è previsto e disciplinato dall’art. 1750 c.c. , che al terzo comma stabilisce che: “ Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi
Inoltre, nella stessa norma, al comma 4,  si legge che: “ Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente.” 
Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all’altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell’anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti.
In caso di esonero da una parte di preavviso la parte recedente corrisponderà all’altra una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell’anno civile precedente (1° gennaio - 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso non effettuati.
Si ricorda, inoltre, che i termini di preavviso decorrono dal momento in cui l’altra parte ne viene a conoscenza potendosi ben configurare sia la disdetta che le dimissioni come un atto unilaterale recettizio.
Mi permetto di sottolineare che, in caso di dimissioni volontarie da parte dell’agente, vale a dire senza imputare un grave inadempimento alla Casa Mandante,  si perde il diritto alle indennità di fine rapporto; pertanto, prima di procedere a rassegnare le proprie dimissioni, è quanto mai opportuno rivolgersi ad un leaale esperto in materia, il quale, dopo ave analizzato il rapporto negoziale in tutte le sue sfaccettature, potrebbe cogliere elementi tecnico giuridici grazie ai quali l’agente conserva il diritto alle indennità di fine rapporto, pur rassegnando le proprie dimissioni.
                                                                               Avv.Maria Rosaria Pace                                                                                www.avvocatopace.com